Modello 730: la detrazione per spese di ristrutturazione del defunto devono essere indicate nella dichiarazione?

Modello 730: la detrazione per spese di ristrutturazione del defunto devono essere indicate nella dichiarazione?

DOMANDA

Buongiorno,
devo presentare il Modello 730 come erede per l’anno 2021. Le spese di ristrutturazione del defunto non si devono indicare nella dichiarazione?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

nel caso di decesso del contribuente che ha diritto alla detrazione delle spese sostenute per effettuare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”.

In sostanza, il beneficio spetta a chi può disporre dell’immobile, anche se non lo utilizza come propria abitazione principale. Inoltre, la condizione della detenzione del bene deve sussistere non solo per l’anno di accettazione dell’eredità ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione.

Per determinare chi può usufruire della quota di detrazione nel Modello 730 relativamente a un anno, occorre individuare il contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

Pertanto, in presenza dei requisiti richiesti, se il decesso è avvenuto nel 2021, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce all’erede.

Se invece il decesso è avvenuto nel 2022, è possibile indicare nella dichiarazione Modello 730/2022, presentata per conto del de cuius, la quota di detrazione relativa all’anno 2021, in quanto questi possedeva ancora l’immobile al 31 dicembre di detto anno.

 

Cosa c’è da sapere sul modello 730 e Successione

In linea generale, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi in parti uguali che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile (circolare 05.03.2003 n.15/E, paragrafo 2).

A questo riguardo, occorre precisare che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione. L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, perché ad esempio concesso in comodato o in locazione.

Al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circolare 24.04.2015 n.17/E, risposta 3.3). La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento; pertanto, in tutti i casi in cui l’immobile pervenuto in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno di accettazione dell’eredità.

La detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta, subentrando nella titolarità del contratto di locazione (circolare 09.05.2013 n.13/E, risposta 1.1).

In tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede del soggetto che aveva sostenuto le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (come, ad esempio, il convivente di fatto non nominato erede ed il coniuge che non accetta l’eredità), la detrazione residua va persa.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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