Detrazione spese di ristrutturazione: posso detrarle anche se non sono il proprietario dell’appartamento?

Detrazione spese di ristrutturazione: posso detrarle anche se non sono il proprietario dell’appartamento?

DOMANDA

Sono proprietaria di un appartamento nel quale vivo con mio marito, io non posseggo redditi per cui sono a suo carico, può mio marito detrarre le spese per ristrutturazione condominiali? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

ai fini della detrazione spese di ristrutturazione per gli interventi effettuati sulle parti comuni, nel caso in cui la certificazione dell’amministratore del condominio indichi i dati relativi ad un solo proprietario, mentre le spese per quel determinato alloggio sono state sostenute anche da altri, questi ultimi, qualora ricorrano tutte le altre condizioni possono fruirne a patto che attestino sul documento rilasciato dall’amministratore, comprovante il pagamento della quota relativa alle spese, il loro effettivo sostenimento e la percentuale di ripartizione.

Questo è valido anche quando la spesa è sostenuta dal familiare convivente o dal convivente di fatto del proprietario dell’immobile, che può portare in detrazione le spese sostenute per i lavori condominiali.

Tornando al suo quesito è possibile quindi per suo marito, detrarre la spesa condominiale a condizione che sul documento rilasciato dall’amministratore vengano annotati i suoi dati anagrafici e l’attestazione dell’effettivo sostenimento delle spese al 100%.


Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione

La detrazione delle spese di ristrutturazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis Tuir) è estesa anche al familiare convivente del proprietario dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati. A tal fine, per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

Lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori, ovvero alla data del pagamento delle spese se antecedente l’inizio dei lavori. Non è un requisito indispensabile che l’unità abitativa in cui convivono familiare e intestatario dell’immobile costituisca la loro abitazione principale, mentre è necessario che i lavori stessi siano effettuati su una delle abitazioni a loro disposizione, nelle quali si esplica il rapporto di convivenza.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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