L’IMU, o imposta municipale propria, è la tassa sul possesso dei terreni e degli immobili. È esclusa l’abitazione principale, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente, unitamente alle sue pertinenze classificate nelle categorie catastali C2-C6-C7, limitatamente ad una per ogni categoria. Continuano ad essere soggette ad IMU le abitazioni principali cosiddette “di lusso” accatastate nelle categorie A1-A8-A9.
La Legge di Bilancio 2020 ha istituito la “nuova IMU” e ha cancellato la TASI. La nuova imposta municipale non presenta nessuna modifica sostanziale rispetto al passato. Resta confermata l’applicazione dell’IMIS per la provincia autonoma di Trento e dell’IMI per la provincia autonoma di Bolzano.
50&PiùCaf è a disposizione per il calcolo dell’IMU. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile ottenere da 50&PiùCaf i modelli F24 per il pagamento dell’imposta, nonché l’assistenza per tutti gli adempimenti relativi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione IMU in caso di variazioni.
Aliquote
Le aliquote di base sono stabilite dal Legislatore ma i Comuni, nella generalità dei casi, possono aumentarle o diminuirle. L’aliquota massima è fissata nella misura del 1,06 per cento, tuttavia, in taluni casi particolari, i comuni possono aumentarla fino al 1,14 per cento. Ove ne ricorrano i requisiti possono essere riconosciute particolari agevolazioni per gli immobili abitativi concessi in comodato ai parenti in linea retta di primo grado (genitori/figli), per le abitazioni locate a canone concordato, per i fabbricati inagibili o inabitabili, per quelli di interesse storico artistico.
Per l’abitazione principale di lusso (categoria A1-A8-A9) l’aliquota di base applicata è dello 0,5 per cento e il comune può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all’azzeramento.
Per i fabbricati rurali ad uso strumentale l’aliquota di base è lo 0,1 per cento, e il comune può ridurla fino all’azzeramento.
Per gli immobili a disposizione, gli altri fabbricati e per i terreni edificabili l’aliquota di base è pari allo 0,86 per cento. Ogni Comune può decidere però di aumentarla fino all’1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.
Per i terreni agricoli strumentali l’aliquota di base è lo 0,76 per cento che il comune può aumentare fino al 1,06 per cento oppure diminuire fino all’azzeramento. Sono esenti i terreni agricoli e quelli incolti ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell’art. 15 della Legge 984/1977, quelli ubicati nelle isole minori, quelli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola.
L’imposta è dovuta dai possessori degli immobili intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi. È soggetto passivo dell’imposta il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice.
In linea generale, chi possiede un immobile non di lusso che utilizza come abitazione principale non deve pagare l’IMU. Va specificato che, affinché un immobile sia considerato abitazione principale da parte del possessore, è necessario che egli vi dimori e vi risieda anagraficamente. Al personale delle Forze armate, di Polizia e dei Vigili del fuoco non sono richieste le condizioni della dimora abituale e residenza anagrafica.
L’IMU deve essere versata di regola in due rate e rispettando le seguenti scadenze:
– entro il 16 giugno, per il pagamento dell’acconto (1 rata);
– entro il 16 dicembre, per il pagamento del saldo (2 rata) sulla base delle Delibere comunali pubblicate sul Portale del Ministero dell’Economia e delle Finanze entro il 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione si applicano le aliquote e i regolamenti dell’anno precedente.
L’imposta si paga per l’anno in corso proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si e’ protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni è computato per intero. Nel caso di acquisto di immobili a qualsiasi titolo (ad esempio compravendita, donazione, successione) l’obbligo del pagamento scatta in occasione della prima scadenza di pagamento. Es. nel caso di acquisto di un’abitazione a maggio, l’acquirente dovrà pagare l’IMU entro il mese di giugno; se acquista a ottobre, dovrà versare l’imposta entro dicembre.
- Codice Fiscale e Documento d’identità in corso di validità del dichiarante.
- Visure catastali degli immobili posseduti (o atto di acquisto/di donazione/copia della successione).
50&PiùCaf è a disposizione per effettuare le visure catastali, per la verifica degli immobili posseduti e delle risultanze catastali presenti in Anagrafe Tributaria.
I documenti vanno consegnati al Caf in fotocopia
È importante ricordare che va consegnata al CAF copia di tutta la documentazione
mentre gli originali devono essere conservati dal contribuente.
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