Detrazione Irpef per interventi di eliminazione barriere architettoniche: spetta al proprietario o all’usufruttuario dell’immobile?
- 11 Aprile 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Sono un unico usufruttuario di un appartamento, le mie 2 sorelle sono le proprietarie.
La mia condizione di tetraplegico mi costringe ad effettuare delle variazioni strutturali all’appartamento (rendere bagni accessibili ai disabili, spostare porte, ecc.). Le spese sono sostenute dal sottoscritto. Quanto le proprietarie possono influenzare i lavori che devo affrontare?
RISPOSTA
Gentile lettore,
la detrazione Irpef per le spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale, spetta al possessore o al detentore dell’immobile che ha sostenuto le spese, nella misura in cui le stesse sono rimaste effettivamente a suo carico (articolo 16-bis del Tuir). Nello specifico, hanno diritto alla detrazione Irpef sia il nudo proprietario che l’usufruttuario, quest’ultimo in quanto titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile. Per verificare in concreto a chi spetti la detrazione, è necessario verificare chi sostiene materialmente le spese
Tornando al suo quesito le confermiamo che, avendo lei il diritto di usufrutto sull’immobile, può effettuare i lavori di ristrutturazione nel suo appartamento e usufruire della detrazione fiscale per le spese che sosterrà.
Poiché da quanto ci scrive si tratterebbe di interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche potrà usufruire della detrazione del 75% delle spese sostenute e recuperarle in dichiarazione dei redditi in cinque anni.
Prima di iniziare i lavori le consigliamo di affidarsi a un Tecnico (Geometra, Architetto, Ingegnere) per verificare che gli interventi presentino le caratteristiche tecniche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef per interventi di eliminazione barriere architettoniche
Fino al 31 dicembre 2025 è possibile beneficiare della detrazione d’imposta del 75% per le spese documentate per realizzare interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti, nel rispetto dei requisiti previsti dal decreto del ministro dei Lavori pubblici (Dm n. 236 del 14 giugno 1989) sull’accessibilità, adattabilità e visitabilità degli edifici privati.
La detrazione Irpef va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo ed è calcolata su un importo complessivo non superiore a 50mila euro per le singole abitazioni.
È bene evidenziare che a seguito della conversione in Legge del DL n. 11/2023, limitatamente a questi interventi, è ancora possibile usufruire della cessione del credito oppure dello sconto in fattura.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Detrazioni fiscali e assegno unico: può mio figlio beneficiarne nel 730?
A seguito dell’entrata in vigore dell’assegno unico e universale dal 1° marzo 2022 non sono più riconosciute le detrazioni per i figli a carico di età inferiore ai 21 anni.
3 Ottobre 2023 -
Barriere architettoniche: posso cumulare la detrazione del 50% e quella del 19%?
Per tali spese non si può beneficiare contemporaneamente della detrazione del 19% e della detrazione del 50% per interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 16- bis del TUIR.
2 Agosto 2021