In caso di comunione dei beni, come funziona la detrazione fiscale per l'acquisto di un immobile?

In caso di comunione dei beni, come funziona la detrazione fiscale per l’acquisto di un immobile?

In caso di comunione dei beni, come funziona la detrazione fiscale per acquisto di un immobile ristrutturato dall’impresa?

DOMANDA

Io e mia moglie in comunione dei beni, stiamo per acquistare un appartamento recentemente ristrutturato direttamente dall’impresa di costruzioni che ha curato i lavori. Per farlo stiamo chiedendo un mutuo. In banca ci hanno chiesto di cointestare il mutuo e anche la proprietà della casa. In realtà la nostra idea era di intestare mutuo e casa solo a me perché solo io lavoro.Detto questo, sussiste il fatto che su questo fabbricato si potrà usufruire delle detrazioni fiscali per ristrutturazione edilizia, il nostro timore è che intestando la casa ad entrambi saremo costretti a ripartirci le detrazioni al 50% rendendone, di fatto, metà irrecuperabili in quanto mia moglie è senza lavoro. Possiamo chiedere all’impresa di costruzioni di intestare la fattura soltanto a me e quindi di pagare usufruendo della detrazione al 100%? In fase di rogito secondo voi potremo regolare il prezzo di acquisto con bonifico (necessario per usufruire delle detrazioni) anziché utilizzare gli assegni circolare come di consueto?
Grazie

RISPOSTA

La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia. La detrazione spetta a condizione che:
l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria);
gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato.

La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25 per cento del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile (Circolare 13.05 .2011 n. 20, risposta 2.1/b).

Tornando al suo quesito se lei sta acquistando un’abitazione per la quale sussistono i requisiti per usufruire della detrazione del 25% sul prezzo di vendita è ininfluente la modalità di pagamento e/o l’intestazione della fattura in quanto la detrazione va ripartita tra i comproprietari in ragione della loro quota. Nel suo caso sarà ripartita al 50% tra lei e sua moglie la quale, in assenza di redditi, non potrà nemmeno usufruire dei benefici fiscali in quanto incapiente.

Cosa c’è da sapere

Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti è pari a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e ad euro 48.000 per quelle sostenute in precedenza. L’agevolazione spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito. L’agevolazione non è condizionata alla cessione o assegnazione di tutte le unità immobiliari, costituenti l’intero fabbricato, in quanto ciascun acquirente può beneficiare della detrazione in relazione al proprio atto di acquisto o assegnazione (Circolare 5.03.2003 n. 15, paragrafo 3). Inoltre, è possibile fruire della detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato. In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori. È possibile beneficiare della detrazione anche con riferimento agli importi versati in acconto a condizione che il preliminare di vendita dell’immobile sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della detrazione. Se gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello in cui è stipulato il rogito, il contribuente ha la possibilità di far valere la detrazione degli importi versati in acconto o nel periodo di imposta in cui questi sono stati pagati o nel periodo di imposta in cui ha stipulato il rogito (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.7).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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