Il Comune può chiedere il pagamento dell’Imu anche per un periodo inferiore a un mese?

Il Comune può chiedere il pagamento dell’Imu anche per un periodo inferiore a un mese?

Se si perde l’esenzione Imu a seguito di un cambio di residenza, il Comune può chiedere il pagamento dell’imposta anche per un periodo inferiore a un mese?

DOMANDA

Mio fratello lo scorso 6 dicembre 2018 ha trasferito la residenza in un’altra città, perdendo così il diritto all’esenzione Imu per la prima casa. La predetta imposta non è stata pagata. Quindi, essendo scoperti 24 giorni, dovrà essere pagata anche a distanza di un anno?
Grazie

RISPOSTA

L’Imu è disciplinata dall’articolo 13 del DL 201/2011 il quale, al comma 2, evidenzia quanto segue:
“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9……… Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”

Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: quello dell’unica unità immobiliare e quello della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.
In merito ai termini previsti per l’attività di verifica ed accertamento i comuni possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni ed omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Tornando al suo quesito la pretesa del Comune si ritiene fondata in quanto l’accertamento è stato effettuato dal Comune entro i termini previsti. Poiché il periodo di versamento è calcolato sulla base dei “mesi” di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, suo fratello dovrà corrispondere l’Imu come “seconda casa” a partire dal mese di dicembre 2018.

Cosa c’è da sapere

L’Imu e la Tasi, sono dovute in due rate: la prima va versata entro il 16 giugno (prorogato al 17 giugno per il corrente anno in quanto il 16 cadeva di domenica) e la seconda il 16 dicembre. Per il calcolo della prima rata di acconto il versamento è effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il saldo, al 16 dicembre, il conguaglio dovrà essere calcolato sulla base della delibera comunale pubblicata sul portale del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato modifiche all’articolo 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 prevedendo il differimento dei termini di presentazione della Dichiarazione IMU. L’articolo 13 prevede ora che: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Di conseguenza per le variazioni intervenute nell’anno 2019 il termine di scadenza per la Dichiarazione IMU è il 31 dicembre 2020.

Il citato DL 34/2019 ha anche eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi relative alle seguenti agevolazioni:
– la riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado;
– la riduzione del 25% dell’aliquota sugli immobili in locazione a canone concordato.
Si ritiene comunque utile, al fine di evitare la notifica di eventuali Accertamenti da parte dell’ente locale, a chiedere conferma all’Ufficio Tributi del Comune di ubicazione dell’immobile in merito all’eventuale obbligo di presentazione di specifiche Comunicazioni/Autocertificazioni per la spettanza di aliquote ridotte e/o agevolazioni ai fini Imu -Tasi.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.