Il Comune può chiedere il pagamento dell’Imu anche per un periodo inferiore a un mese?
- 5 Novembre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU, Quesito fiscale
Se si perde l’esenzione Imu a seguito di un cambio di residenza, il Comune può chiedere il pagamento dell’imposta anche per un periodo inferiore a un mese?
DOMANDA
Mio fratello lo scorso 6 dicembre 2018 ha trasferito la residenza in un’altra città, perdendo così il diritto all’esenzione Imu per la prima casa. La predetta imposta non è stata pagata. Quindi, essendo scoperti 24 giorni, dovrà essere pagata anche a distanza di un anno?
Grazie
RISPOSTA
L’Imu è disciplinata dall’articolo 13 del DL 201/2011 il quale, al comma 2, evidenzia quanto segue:
“L’imposta municipale propria non si applica al possesso dell’abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9……… Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.”
Il Legislatore in pratica evidenzia due concetti fondamentali: quello dell’unica unità immobiliare e quello della dimora abituale e residenza anagrafica del possessore e del suo nucleo familiare.
In merito ai termini previsti per l’attività di verifica ed accertamento i comuni possono procedere alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni ed omessi versamenti, notificando al contribuente un avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
Tornando al suo quesito la pretesa del Comune si ritiene fondata in quanto l’accertamento è stato effettuato dal Comune entro i termini previsti. Poiché il periodo di versamento è calcolato sulla base dei “mesi” di possesso, considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per almeno 15 giorni, suo fratello dovrà corrispondere l’Imu come “seconda casa” a partire dal mese di dicembre 2018.
Cosa c’è da sapere
L’Imu e la Tasi, sono dovute in due rate: la prima va versata entro il 16 giugno (prorogato al 17 giugno per il corrente anno in quanto il 16 cadeva di domenica) e la seconda il 16 dicembre. Per il calcolo della prima rata di acconto il versamento è effettuato sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. Per il saldo, al 16 dicembre, il conguaglio dovrà essere calcolato sulla base della delibera comunale pubblicata sul portale del Ministero dell’Economia e delle finanze (MEF) entro il 28 ottobre di ciascun anno.
Il D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha apportato modifiche all’articolo 13, comma 12-ter, del D.L. 201/2011 prevedendo il differimento dei termini di presentazione della Dichiarazione IMU. L’articolo 13 prevede ora che: “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Di conseguenza per le variazioni intervenute nell’anno 2019 il termine di scadenza per la Dichiarazione IMU è il 31 dicembre 2020.
Il citato DL 34/2019 ha anche eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi relative alle seguenti agevolazioni:
– la riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado;
– la riduzione del 25% dell’aliquota sugli immobili in locazione a canone concordato.
Si ritiene comunque utile, al fine di evitare la notifica di eventuali Accertamenti da parte dell’ente locale, a chiedere conferma all’Ufficio Tributi del Comune di ubicazione dell’immobile in merito all’eventuale obbligo di presentazione di specifiche Comunicazioni/Autocertificazioni per la spettanza di aliquote ridotte e/o agevolazioni ai fini Imu -Tasi.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Spese sanitarie per familiari non a carico con patologie esenti: è possibile detrarle?
Le spese sanitarie relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.2.8).
15 Maggio 2023 -
Se non ho più il sostituto d’imposta come posso ricevere il credito 730?
Poiché nel 2020 ha percepito dei redditi di lavoro dipendente potrà presentare un Modello 730/2021 cosiddetto “dipendenti senza sostituto” rivolgendosi a un CAF oppure a un Professionista abilitato. In alternativa potrà anche utilizzare il Modello 730 Precompilato dell’Agenzia delle entrate avendo cura di evidenziare che si tratta di un 730 “senza sostituto”.
8 Giugno 2021