Un giovane che vuole beneficiare della detrazione fiscale per l’affitto deve trasferire anche la residenza?
- 3 Gennaio 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Locazione, Modello 730, Quesito fiscale
DOMANDA
Vorrei avere maggiori informazioni per quanto riguarda la detrazione per canoni di locazione per giovani tra 20 e 30 anni.
Tra i documenti richiesti vi è l’autocertificazione di abitazione principale, ma vorrei sapere se è necessario il cambio di residenza o è sufficiente un contratto di lavoro o l’iscrizione all’università in tale città (differente da quella dei genitori) per dimostrare che essa è utilizzata come abitazione principale.
Grazie
RISPOSTA
La detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1 ter), del TUIR, a favore di giovani di età compresa fra i 20 e 30 anni, titolari di un contratto di locazione stipulato o rinnovato ( secondo la Legge 9 dicembre 1998 n. 431), prescinde dall’esistenza di un rapporto di lavoro o la condizione di essere studenti universitari e presuppone, soltanto, oltre al requisito anagrafico del conduttore, che l’immobile venga dallo stesso adibito ad “abitazione principale”.
A quest’ultimo scopo ed in riscontro al quesito posto, non è necessario che nel luogo di abitazione vi sia anche la “residenza anagrafica”, essendo sufficiente avervi stabilito la “dimora abituale” così come disciplinata dall’articolo16 comma 1-quinquies Tuir. Per usufruire della detrazione è necessario, inoltre, che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati per legge.
Cosa c’è da sapere
Ai fini del conseguimento della detrazione del rigo E71 codice “3” del modello 730, prevale l’aspetto sostanziale rispetto a quello formale circa il requisito dell’abitazione principale. La quale, in quanto definita dal comma 1 – quinquies dell’art.16 del Tuir come dimora abituale, non deve necessariamente coincidere con il luogo della residenza così come risultante dai registri anagrafici.
Aspetti principali della detrazione: ai giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni che hanno stipulato un contratto di locazione ai sensi della legge n. 431 del 1998, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali la medesima è stata adibita ad abitazione principale, di euro 991,60.
La detrazione spetta solo se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non è superiore a euro 15.493,71.
La detrazione compete per i primi tre anni dalla stipula del contratto sempreché il conduttore si trovi nelle condizioni anagrafiche e reddituali richieste dalla norma (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.1). Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni singolo periodo d’imposta per il quale si chiede di fruire dell’agevolazione.
Se il contribuente presenta i requisiti richiesti nel primo periodo d’imposta, occorre verificare che gli stessi siano presenti anche nei due anni successivi. Il requisito dell’età è soddisfatto se ricorre anche per una parte del periodo d’imposta. Così, ad esempio, se il giovane ha compiuto 30 anni nel corso del periodo d’imposta , ha diritto a fruire della detrazione, nel rispetto degli altri requisiti, solo per tale periodo d’imposta (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.2) . Per usufruire della detrazione è necessario che l’unità immobiliare sia diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro ai quali il giovane è stato affidato dagli organi competenti ai sensi di legge.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale. Nel caso in cui il contratto di locazione sia stipulato da più conduttori e solo uno abbia i requisiti di età previsti dalla norma, solo quest’ultimo può fruire della detrazione in esame per la sua quota (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 9.3).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
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