730 precompilato Agenzia Entrate: rimborso welfare e detrazione

730 precompilato Agenzia Entrate: rimborso welfare e detrazione

DOMANDA

Buongiorno,
nel mio 730 precompilato c’è compilato il quadro D7 relativo al rimborso del premio di risultato ricevuto dal welfare relativo alle rette dell’asilo nido per la quota massima rimasta a mio carico. Tali fatture però sono del 2021 per la maggior parte e solo per queste del 2021 l’importo mi va in tassazione separata appunto al rigo D7 ma io non ho assolutamente già usufruito delle detrazioni per questo importo nel 2021, mi chiedo quindi se posso cancellare questo rigo che mi porta ad avere un acconto del 20% di tasse da pagare che a mio avviso sono assolutamente non dovute. Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sulla base del principio generale secondo cui non è detraibile l’onere che non sia stato effettivamente sostenuto e rimasto a carico, è obbligo per il contribuente di assoggettare a tassazione separata gli oneri in relazione ai quali, nella dichiarazione relativa all’anno in cui ha sostenuto la spesa, ha già usufruito della deduzione dal reddito complessivo, ovvero, della detrazione dall’imposta lorda e che gli sono stati successivamente rimborsati.

Conseguentemente le somme che risultano inserite nel Quadro D, rigo D7, del modello 730 precompilato sono da  sottoporre a “tassazione separata” se il corrispondente onere è stato effettivamente detratto o dedotto nelle precedenti dichiarazioni.

Tornando alla sua domanda è importante che lei presti molta attenzione per evitare di commettere errori nel suo 730 precompilato. Infatti, soltanto nel caso in cui lei non abbia già detratto o dedotto gli oneri oggetto di rimborso nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2021 potrà modificare la dichiarazione precompilata proposta eliminando l’importo riferito a quell’anno e sottoposto a tassazione separata nel quadro D, rigo D7.

Cosa c’è da sapere sul 730 precompilato

Per alcune categorie di spese (es. istruzione, sanità, trasporto pubblico e assistenza familiari) è possibile massimizzare il vantaggio fiscale del welfare, affiancandolo alle detrazioni fiscali in sede di 730. Conseguentemente è possibile portare a rimborso con il welfare una quota della somma spesa fino ad esaurimento del proprio credito disponibile e richiedere la detrazione dell’eccedenza non rimborsata nel 730.

È importante che le somme rimborsate attraverso il welfare aziendale non si sovrappongano con l’ammontare portato in detrazione nel 730, poiché le due agevolazioni non sono cumulabili. Il rimborso welfare può essere parziale o totale, a seconda delle esigenze e della quota welfare a disposizione del dipendente, ed avviene il mese successivo l’inserimento della richiesta, mentre la detrazione a 730 è pari al 19% dell’importo per il quale è richiesta e genera un beneficio fiscale nell’anno successivo.

L’Agenzia delle Entrate con risposta a Interpello n. 285 del 2019 ha chiarito che se il rimborso è erogato in busta paga dal datore di lavoro (ad esempio per accordi di welfare aziendale) va assoggettato a tassazione piena e non separata.

Per verificare quale comportamento dovrà adottare il contribuente in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi è necessario analizzare quanto riportato nella CU rilasciata dal datore di lavoro. Le spese rimborsate dal datore di lavoro saranno indicate nella sezione “Rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 Tuir”. Queste informazioni servono ad evitare che il dipendente possa fruire di un doppio beneficio, cioè la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente e contemporaneamente la detrazione dell’onere rimborsato in sede di dichiarazione dei redditi.

Come evidenziato dall’articolo 51 comma 2 del TUIR il datore di lavoro non dovrà necessariamente erogare i citati rimborsi nello stesso anno in cui le spese sono state sostenute dal dipendente. Se il rimborso da parte del datore di lavoro riguarda oneri sostenuti in anni precedenti, per i quali il contribuente ha già beneficiato della detrazione, le somme rimborsate dovranno essere assoggettate a tassazione separata ai sensi dell’art. 17, comma 1 lett.n-bis) del TUIR.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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