Detrazione spese di ristrutturazione: il coniuge del proprietario che sostiene solo una parte delle spese può recuperarle?
- 2 Gennaio 2023
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, volevo porre un quesito: è possibile per me, marito della proprietaria, beneficiare della detrazione spese per la ristrutturazione della casa di mia moglie se non ha più capienza? Nello specifico volevo sapere se per una prestazione, idraulico, muratore ecc., è possibile pagare l’acconto della prestazione una parte la moglie e il saldo il marito?
Ringrazio anticipatamente per la vostra collaborazione, e auguro a tutto lo staff un sereno e felice 2023.
RISPOSTA
Gentile lettore,
in via generale la detrazione spese di ristrutturazione, ovvero per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, eseguiti sulle singole abitazioni e sulle loro pertinenze (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo), spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. La detrazione, inoltre, spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento.
È bene ricordare che tutti coloro che hanno “titolo” per usufruire della detrazione hanno diritto a detrarre le relative spese nella misura in cui sono state sostenute, a condizione che le fatture siano a loro intestate.
Tornando al suo quesito le confermiamo che, in qualità di familiare convivente, anche lei ha diritto alla detrazione, per la quota parte delle spese effettivamente sostenute e rimaste a suo carico. Dovrà fare attenzione che le fatture siano intestate solo alla persona che le porta in detrazione (quindi a lei oppure a sua moglie, in funzione di chi effettua il pagamento) ed inoltre che nel bonifico dedicato per il pagamento delle spese di ristrutturazione venga indicato il solo codice fiscale dei soggetti che la detraggono.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione
La detrazione relativa alle spese di ristrutturazione, ovvero per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis del Tuir) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e i bonifici siano a lui intestati.
Per familiari si intendono (secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5, Tuir) il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato, essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.
Lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori, ovvero al momento del pagamento delle spese se antecedente l’inizio dei lavori, ma non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione. La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.
Si evidenzia inoltre che la detrazione spetta anche al convivente di fatto del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella stabile convivenza. Tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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