Visto di conformità: è sempre necessario se scelgo la cessione del credito o lo sconto in fattura?

Visto di conformità: è sempre necessario se scelgo la cessione del credito o lo sconto in fattura?

DOMANDA

Buongiorno, se un contribuente che usufruisce del bonus ristrutturazioni al 50% per un lavoro di 60,000 € ha optato per la cessione del credito fino al 12 novembre 2021 per un importo di 52.300 € opta poi per la compensazione sul modello 730 per i rimanenti 7.700 € fatturati al 30 novembre 2021, ha l’obbligo della dichiarazione della congruità dei prezzi e del visto di conformità sui 52.300 € su cui ha usufruito della cessione del credito per il 50%?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

il decreto Legge 11 novembre 2021, n.157, ha introdotto l’obbligo del rilascio del Visto di conformità e dell’Asseverazione della congruità delle spese sostenute, in caso di esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, anche per i Bonus diversi dal Superbonus. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i bonus fiscali diversi dal 110%, tale obbligo si applica a decorrere dal 12 novembre 2021 e che non sussiste se il contribuente intende usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi.

Tornando al suo quesito l’obbligo di acquisire l’asseverazione di congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato (architetto, ingegnere, geometra) sussiste solo se intende optare per la cessione del credito o lo sconto in fattura della spesa di 7.700 €.

Poiché, per questa spesa, lei intende usufruire della detrazione in dichiarazione dei redditi non sarà necessario acquisirla. È bene evidenziare che se lei in futuro volesse cedere le quote residue non recuperate in dichiarazione (ad esempio se detrae la prima rata in dichiarazione dei redditi per poi cedere le successive nove rate ad una banca o Posta) dovrà acquisire l’Asseverazione di congruità delle spese sostenute per l’intero importo.

Cosa c’è da sapere sul Visto di conformità

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge n. 234/2021) per il cosiddetto “Bonus Facciate” e per le spese superiori a 10.000 € (salvo che l’intervento non sia in edilizia libera) in caso di cessione del credito oppure di sconto in fattura è necessario acquisire l’Asseverazione di congruità delle spese sostenute da parte di un tecnico abilitato e richiedere a un Caf o a un professionista abilitato l’apposizione del Visto di conformità.

 

Nel dettaglio, con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio, è stato previsto che:

  • per il cosiddetto “Bonus facciate”, indipendentemente dall’importo della spesa, è sempre necessario che il beneficiario della detrazione acquisisca l’Asseverazione di congruità delle spese sostenute rilasciata da un tecnico (geometra, architetto, ingegnere) e che venga esibita al Caf o a un professionista abilitato tutta la documentazione che comprova la spettanza della detrazione fiscale per l’apposizione del Visto di conformità.
  • per tutti gli altri bonus fiscali (50%, 60%, 65% ecc.) non è necessario acquisire l’Asseverazione tecnica e apporre il Visto di conformità per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 €.Se la spesa complessiva dell’intervento supera 10.000 € è necessario acquisire l’Asseverazione tecnica e apporre il Visto di conformità con l’unica eccezione di quegli interventi, opere e/o acquisti agevolabili che rientrano tra quelli in edilizia libera (anche se complessivamente superiori al suddetto limite).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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