Superbonus 110%: tutto quello che c’è da sapere

Superbonus 110%: tutto quello che c’è da sapere

Tutto quello che c’è da sapere sul Superbonus 110%. Come funziona? Chi può usufruirne? Per quali tipi di interventi? Entro quali limiti di spesa? Cosa serve? Gli esempi pratici dell’Agenzia delle Entrate.

Il Decreto Rilancio ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energeticariduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

In particolare, il Superbonus riguarda le spese sostenute per interventi effettuati su parti comuni di edifici, su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari.

Interventi principali o trainanti
L’agevolazione spetta alle tipologie di spese, dette “trainanti”, per interventi:

  • di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare;
  • di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore);
  • antisismici (il cosiddetto sismabonus), inclusa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo per scopi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati
Se realizzati congiuntamente ad almeno uno dei tre interventi “trainanti”, il Superbonus 110% si applica anche ad altri lavori “trainati”: non solo quelli di efficientamento energetico, rientranti nell’ecobonus, quali ad esempio la sostituzione degli infissi e la sostituzione della caldaia, ma anche l’installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli edifici e di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati.
Sono esclusi, invece, dalla detrazione potenziata gli interventi su abitazioni di tipo signorile (A1), ville (A8), castelli (A9).

Il limite massimo per accedere al Superbonus è di due unità immobiliari, nel caso di interventi di efficienza energetica realizzati in edifici unifamiliari o unità immobiliari di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti, con accesso autonomo (per esempio, le villette a schiera).

I beneficiari
Possono richiedere la maxi-detrazione innanzitutto i condomìni e le persone fisiche (al di fuori dell’attività di impresa, arti e professioni). In particolare, il proprietario e nudo proprietario dell’immobile, ma anche l’usufruttuario, l’inquilino o il comodatario, regolarmente registrato, in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario nonché dei familiari del possessore o detentore dell’immobile.

I soggetti Ires (titolari di reddito di impresa o professionale) possono accedere al Superbonus solo per la partecipazione alle spese per interventi “trainanti”, effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Possono, inoltre, beneficiare del Superbonus, purché sostengano le spese degli interventi, gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli enti aventi le stesse finalità sociali. In questo caso, eccezionalmente, il Superbonus si estende dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022.

Infine, sono ammessi al beneficio le cooperative di abitazione a proprietà indivisa (per interventi realizzati su immobili posseduti e assegnati in godimento ai propri soci), le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, come pure le associazioni e società sportive dilettantistiche registrate, esclusivamente per lavori relativi agli spogliatoi.

Limiti di spesa
Il bonus per il “cappotto termico” va calcolato su un importo massimo di spesa non superiore a 50 mila euro per l’isolamento termico di edifici unifamiliari o di unità immobiliari funzionalmente indipendenti. Il limite diventa 40 mila per i condomìni fino a otto unità immobiliari, 30 mila per quelli più numerosi (moltiplicato per il numero delle unità dell’edificio).

Per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati a pompa di calore per il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda, il limite massimo è di 20 mila euro a unità immobiliare, per gli edifici fino a 8 unità, e diventa di 15mila euro, per edifici con più di 8 unità.

La detrazione per gli interventi antisismici già prevista dall’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge n. 63 del 2013 è invece elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

La detrazione del 110%, va ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo.

Sconto in fattura o cessione del credito
Chi sostiene le spese, negli anni 2020 e 2021, per tutti gli interventi previsti dal Superbonus, al posto dell’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi, può scegliere uno sconto in fattura, pari all’importo massimo della spesa, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta. In alternativa, può cedere il credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e intermediari finanziari. La cessione può avvenire anche durante i lavori, a due condizioni: che gli stati di avanzamento dei lavori non siano più di due, per ciascun intervento complessivo, e che il primo stato di avanzamento si riferisca ad almeno il 30% dello stesso intervento.

I crediti d’imposta sono utilizzati in compensazione, con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (5 o 10 quote annuali). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno, però, non può essere spesa negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso, né ulteriormente ceduta.

L’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere esercitata anche per le spese sostenute nel 2020 e 2021 per tutti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), efficienza energetica (articolo 14 del Dl n. 63/2013), adozione di misure antisismiche, recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, installazione di impianti fotovoltaici installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Adempimenti necessari
Ai fini del Superbonus, gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati di cui all’articolo 14 del citato decreto-legge n. 63 del 2013, devono assicurare, nel loro complesso, anche congiuntamente agli interventi di installazione di impianti fotovoltaici con eventuali sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

A fronte di un’agevolazione così importante, la norma ha previsto dei particolari adempimenti in aggiunta agli ordinari, per contrastare eventuali vantaggi indebiti. Il contribuente dovrà quindi ottenere:

  • il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf;
  • un’attestazione o asseverazione che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione. Tale importo sarà maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
Oltre alle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

CASI PRATICI
L’Agenzia delle Entrate recentemente ha pubblicato sul proprio sito una Guida che illustra tutte le novità della maxi detrazione, e che contiene anche utili esempi partici che si riportano di seguito.

Esempio 1
Carlo vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche.
Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:
– o per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in quote annuali da 1.760 euro;
– se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Esempio 2
Vincenzo abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:
– sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da 7.700 euro;
– ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Esempio 3
Carmine, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%.
In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:
– di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”.
– di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
– antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Esempio 4
Sara abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.
Sara potrà fruire del Superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Esempio 5
Federica, che abita in un edificio unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con una a condensazione con classe energetica A, e sostituire i serramenti.
Federica potrà beneficiare del Superbonus per entrambi gli interventi, a condizione che con gli stessi si consegua il miglioramento di due classi energetiche, asseverato mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Esempio 6
Un Condominio vuole realizzare, come intervento trainante, un impianto centralizzato per la sola produzione di acqua calda sanitaria per una pluralità di utenze.
Il Condominio per avere diritto al Superbonus, nel rispetto del comma 6 dell’art. 5 del d.P.R. n. 412 del 1993, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un proprio generatore di calore differente da quello destinato alla climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Esempio 7
Vittorio, che vive in un’unità immobiliare in un edificio sottoposto ai vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, vuole sostituire i serramenti. Può beneficiare del Superbonus?
Vittorio potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se non viene realizzato nessun intervento trainante (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sull’edificio condominiale, purché la sostituzione dei serramenti determini il miglioramento delle due classi energetiche ovvero, se non possibile, il passaggio alla classe energetica più alta.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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