È possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di libri della scuola media?

È possibile portare in detrazione le spese per l’acquisto di libri della scuola media?

DOMANDA

Vorrei sapere se le spese sostenute per l’acquisto di libri per la scuola media possono essere portate in detrazione.
Grazie

RISPOSTA

La detrazione per le spese di istruzione non universitaria spetta: per le spese di frequenza della scuola secondaria di secondo grado; per quelle delle scuole dell’infanzia e del primo ciclo di studi del sistema nazionale di istruzione (art. 1 della legge n. 62 del 2000), costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali.
Tra le spese ammesse alla detrazione rientrano le tasse (a titolo di iscrizione e di frequenza) e i contributi obbligatori. Sono incluse, inoltre, in quanto connesse alla frequenza scolastica, i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica (Circolare Agenzia entrate del 31/5/2019 n. 13/E).
Sono, inoltre, detraibili anche le spese sostenute per:
– la mensa scolastica (Circolare 2.03.2016 n. 3 risposta 1.15) e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola (Risoluzione 4.08.2016, n. 68);
− le gite scolastiche e ogni altro contributo scolastico finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, ecc., svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).
Rientrano tra le spese ammesse alla detrazione quelle sostenute dal 1° gennaio 2018 per il servizio di trasporto scolastico anche se reso per il tramite del comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola e anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto. Infatti, a partire dal 1° gennaio 2018, è possibile detrarre le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Tornando al Suo quesito la citata Circolare n. 13/2019, confermando i precedenti documenti di prassi, ha ribadito che la detrazione non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

Cosa c’è da sapere

Sono detraibili nella misura del 19 per cento le spese di istruzione non universitaria. L’art. 1,comma 151, della legge n. 107 del 2015 (c.d. legge della “buona scuola”) ha modificato la detrazione delle spese per la frequenza scolastica che, a partire dal 2015, sono state distinte da quelle universitarie.
La detrazione per le spese di frequenza sopra indicate è calcolata su un importo massimo di euro 786 per l’anno 2018 per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto.
In particolare la detrazione spetta in relazione alle spese sostenute per la frequenza di:
− scuole dell’infanzia (scuole materne);
− scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie);
− scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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