Spese di ristrutturazione edilizia: si possono detrarre anche se non si è proprietari dell’abitazione?

Spese di ristrutturazione edilizia: si possono detrarre anche se non si è proprietari dell’abitazione?

DOMANDA
Cercando una risposta al mio quesito mi sono imbattuto nel vs sito e spero che possiate aiutarmi.
Sono proprietario di un appartamento in Roma, via xxx e in questo appartamento ho la residenza, insieme ai miei figli e la mia compagna.
Da alcuni anni però (del 2016) siamo andati a vivere a casa di mio fratello (proprietario), sempre in Roma in altro indirizzo.
Questo perché ho fatto andare mia madre (anziana e invalida) a stare con la badante nel mio appartamento che è più adatto alle sue esigenze, piano terra, più piccolo e con spazio esterno.
L’appartamento di mio fratello, invece meglio accoglie un numero di persone come il nostro.
Da allora, mi occupo io di portare avanti la casa, pagando le bollette (intestate a mio fratello, ma con RID sul mio cc), andando alle assemblee condominiali, pagando il condominio dal mio cc, inoltre l’utenza telefonica è anche intestata a me.
Mio fratello, oltre ad essere spesso assente, ha un reddito che non gli consente non solo di non poter sopperire a spese ingenti, ma soprattutto delle detrazioni di un eventuale ristrutturazione edilizia.
Quindi, date le più recenti delibere sui bonus per le ristrutturazioni, i condomini stanno valutando la possibilità di avviare dei lavori condominiali e data la situazione economica di mio fratello dovrò occuparmene io.
Come posso fare per usufruire io delle detrazioni, mantenendo la residenza nel mio appartamento?
Ho valutato le opzioni di usufrutto e quanto altro disposto dalle normative dell’agenzia delle entrate, ma da quello che ho capito in tutti i casi dovrei prendere la residenza a casa di mio fratello e perdere i vantaggi fiscali della prima casa dove sono residente.
Tra esse c’è anche la convivenza, che non so se prevede l’obbligo di residenza e non so se deve comunque essere in qualche modo provata o dimostrata ai fini delle detrazioni.
Quale è la soluzione migliore?

RISPOSTA
Gentile lettore,
la detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia spetta, oltre che ai possessori dell’immobile oggetto di intervento (proprietario, nudo proprietario, usufrutturario, titolare del diritto d’uso o di abitazione), anche ai detentori dello stesso, purché tale circostanza risulti da un contratto (di locazione o di comodato). Il contratto deve essere regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio. A tal fine non è prescritto che il detentore stabilisca necessariamente la residenza nell’immobile.

D’altra parte, poiché le spese di manutenzione straordinaria, in caso di locazione o comodato, sono generalmente a carico del proprietario, è necessario informare l’amministratore del condominio (mediante comunicazione, da effettuare prima dell’avvio dei lavori e del versamento della prima rata, opportunamente sottoscritta sia dal proprietario che dal comodatario) che le spese inerenti l’unità immobiliare concessa in comodato saranno sostenute dal comodatario. Il nominativo del comodatario deve essere quindi indicato nell’attestazione di riparto delle spese stesse, sulla base della tabella millesimale, che verrà rilasciata in seguito dallo stesso amministratore a tutti i condomini e al detentore che hanno sostenuto le spese di ristrutturazione.

COSA C’E’ DA SAPERE
La detrazione per gli interventi di recupero edilizio spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese. Tali soggetti sono:

  • proprietari o nudi proprietari;
    titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
    imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce;
  • soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
  • familiari conviventi del possessore o detentore;
    coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 9.05.2013 n. 13, risposta 1.2);
  • conviventi di fatto di cui all’articolo 1, commi 36 e 37 della legge n. 76 del 2016;
  • futuro acquirente, se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita dell’immobile regolarmente registrato (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.2, e Risoluzione 8.02.2008 n. 38).

Per maggiori dettagli è possibile far riferimento alla Circolare 19/E del 2019.

50&PiùCaf offre assistenza negli adempimenti necessari per la stipula e la registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale e, per tutti gli adempimenti successivi e collegati, quali proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e la scelta del tipo di tassazione. Inoltre, offre assistenza anche per la redazione dei contratti d’uso gratuito e della relativa modulistica da presentare presso l’Agenzia delle Entrate.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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