IMU: sono tenuto al pagamento se dopo la data di acquisto non utilizzerò da subito l’immobile come abitazione principale?

IMU: sono tenuto al pagamento se dopo la data di acquisto non utilizzerò da subito l’immobile come abitazione principale?

DOMANDA

Ho comprato casa a Roma il 21 settembre. Il venditore rimarrà comunque in possesso dell’immobile fino al 1 dicembre. Quindi abiterò abitualmente nell’immobile e vi trasferirò la residenza solo a partire da questa data. Devo pagare l’IMU per i mesi di ottobre e novembre? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in linea generale, l’imposta municipale propria (IMU) è dovuta per il possesso di fabbricati, escluse le abitazioni principali (a meno che non siano di lusso), di aree fabbricabili e di terreni agricoli, dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), dal concessionario nel caso di concessione di aree demaniali e dal locatario in caso di leasing.

L’IMU per l’abitazione principale non è quindi dovuta, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale anche le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

L’imposta è dovuta per l’intero anno e viene calcolata in proporzione alla percentuale di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese si conta per intero se il possesso dura più della metà dei giorni di cui si compone il mese, ad esempio se si acquista una casa il 18 giugno l’IMU è dovuta a partire dal mese di luglio.

Ciò premesso, venendo al suo quesito, se risulta essere già proprietario dell’immobile dallo scorso 21 settembre, dovrà effettuare il versamento dell’IMU per i mesi di ottobre e novembre, se non ha trasferito sin da subito la residenza nell’immobile acquistato. Non verserà, invece, l’IMU per il mese di dicembre, soltanto se vi trasferirà la residenza entro il 15 dello stesso mese.

Cosa c’è da sapere sull’IMU

L’IMU può essere assolta in due rate, la prima entro il 16 giugno, la seconda, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, entro il 16 dicembre di ciascun anno sulla base della delibera di approvazione di aliquote e regolamenti pubblicati sul sito del dipartimento delle Finanze entro il 28 ottobre dell’anno di riferimento. In caso di mancata pubblicazione entro tale termine, per il versamento del saldo, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Per l’anno 2023, il saldo IMU 2023 potrà essere effettuato entro il 18 dicembre 2023, in quanto il 16 cade di sabato. Il versamento va effettuato utilizzando il Modello F24.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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