Spese di ristrutturazione: come posso detrarle in caso di abitazione cointestata e usufruire anche del bonus mobili?

Spese di ristrutturazione: come posso detrarle in caso di abitazione cointestata e usufruire anche del bonus mobili?

DOMANDA

Buonasera, ho acquistato una casa cointestata con mio marito. Stiamo per fare dei lavori di ristrutturazione, posso richiedere al 100% le detrazioni fiscali sia per ristrutturazione che per bonus mobili? Se sì che accortezze devo avere? Possono essere detratte anche spese effettuate prima della CILA? Grazie mille

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in caso di contitolarità dell’abitazione nella quale vengono effettuate spese per lavori di ristrutturazione, per le quali spetta la detrazione Irpef del 50%, la ripartizione di tali spese non deve necessariamente rispettare la percentuale di possesso ma viene effettuata in base ai documenti di spesa, ossia in base al soggetto che ha materialmente sostenuto la spesa e risulti intestatario dei bonifici e /o della fatture.

Per poter usufruire della detrazione delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio è necessario che i pagamenti siano effettuati mediante l’apposito bonifico dedicato (bancario o postale).

Dal bonifico devono risultare:

  • la causale del versamento, dalla quale si evinca che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • il codice fiscale dei soggetti che intendono beneficiare della detrazione. Nel suo caso è necessario indicare soltanto il codice fiscale del coniuge che intende beneficiare della detrazione e che sostiene la spesa in quanto effettua il pagamento con addebito sul proprio conto corrente;
  • il codice fiscale o il numero di Partita Iva del beneficiario del pagamento.

Venendo all’altro quesito, le confermiamo che la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia spetta anche per le spese sostenute prima dell’inizio dei lavori, quali ad esempio:

  • la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse comunque richieste dal tipo di lavori;
  • l’acquisto dei materiali;
  • l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
  • l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e la dichiarazione di inizio lavori;
  • gli oneri di urbanizzazione;
  • gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto interministeriale del 18 febbraio 1998, n. 41).

Possono essere pagate con altre modalità, diverse dal bonifico dedicato, senza perdere per queste il diritto alla detrazione, le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all’imposta di bollo e ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico. Si tratta in questo caso, di versamenti da effettuare in favore di pubbliche amministrazioni con modalità obbligate.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione e il bonus mobili

Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta al contribuente che realizza determinate tipologie di interventi di recupero del patrimonio edilizio e che usufruisce della detrazione di cui all’art. 16-bis del Tuir.

In particolare, il bonus consiste in una detrazione Irpef (del 50% su un importo massimo, per il 2023, di 8.000 euro) delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori (ad esempio, data CILA) deve essere, quindi, anteriore a quella cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29/E, paragrafo 3.3).

È importante evidenziare che la detrazione spetta al contribuente che ha sostenuto le spese relative all’intervento edilizio. Se ad esempio, le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio sono state sostenute, soltanto da uno dei coniugi contitolari dell’abitazione e quelle per l’arredo dall’altro, il bonus mobili per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici non spetta a nessuno dei due (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 2.5).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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