Pagamento IMU: devono versarlo gli eredi? E in quali parti?

Pagamento IMU: devono versarlo gli eredi? E in quali parti?

DOMANDA

Alla morte di mio padre abbiamo ereditato la casa che è però abitata da mia madre ci hanno detto che non dobbiamo né dichiararla nel 730, né al pagamento dell’Imu. Il mio quesito è: la casa ha due pertinenze catalogate C2, su una di queste dobbiamo pagare l’Imu? E, se si, chi lo deve pagare, noi figli o mia madre che usufruisce della casa?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

 

in linea generale, ai sensi dell’art. 540 del Codice civile al coniuge superstite, anche quando concorre con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comuni.

 

Ne consegue che il coniuge superstite, al quale spetta il diritto di abitazione sull’immobile destinato a “casa coniugale”, è l’unico soggetto passivo ai fini IMU. Poiché l’immobile è destinato ad abitazione principale sarà totalmente esente da pagamento dell’IMU. Sono assoggettate al regime IMU dell’abitazione principale altresì le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, una per ciascuna categoria. Anche ai fini Irpef l’unico soggetto che dovrà dichiarare l’immobile, nella sua dichiarazione dei redditi, è il coniuge superstite e non gli altri eredi.

Ciò premesso, venendo al suo quesito, l’IMU va versata da tutti gli eredi unicamente per una delle due pertinenze di categoria catastale C/2, che non rientra nel regime di esenzione, in proporzione alla quota e ai giorni possesso.

 

Cosa c’è da sapere sul pagamento dell’IMU

Non tutti i contribuenti sono tenuti al pagamento dell’IMU. Sono esenti dall’IMU le abitazioni principali, con le relative pertinenze.

Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. L’esenzione non riguarda le abitazioni principali cosiddette “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

L’IMU non si applica, altresì:

  • agli immobili e le unità immobiliari che appartengono alle cooperative edilizia a proprietà indivisa, che vengono adibite ad abitazione principale e alle relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • agli alloggi sociali;
  • alla casa coniugale, nel momento in cui venga assegnata al coniuge a seguito di una separazione legale, di un annullamento, di uno scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • quando l’immobile risulti essere l’unico posseduto – e non dato in locazione – dal personale che appartiene alle Forze armate o alle Forze di polizia ad ordinamento militare. Vi rientrano anche gli immobili del personale dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, del personale impiegato nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale che appartiene appartenente alla carriera prefettizia.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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