Detrazione per lavori di recupero edilizio su immobile in comodato: ne posso beneficiare anche se è stata effettuata la registrazione tardiva?
- 9 Luglio 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, mio figlio convivente apre una SCIA dicembre 2021, il 10 febbraio 2022 si sposta dal primo piano coi genitori si sposta al piano terra dallo zio in attesa della ristrutturazione del piano 2 adibito a deposito e senza utenze. Il comodato d’uso viene registrato il 23 giugno 2022 e nel frattempo dal 10 febbraio al 22 giugno ha emesso fatture con bonifici parlanti. Luglio 2026 l’Agenzia delle Entrate contesta i bonus di quelle fatture e ne richiede la restituzione e 60 giorni per rispondere. Grazie
RISPOSTA
Gentile lettore,
l’Agenzia delle Entrate ha fornito nel tempo un orientamento interpretativo costante e richiede, nella prassi, che il contribuente che sostiene le spese di recupero edilizio sia proprietario o detentore dell’immobile sulla base di un titolo idoneo.
Nel caso del comodato, l’orientamento prevalente dell’Agenzia delle Entrate è quello di riconoscere la detrazione solo se il contratto risulta regolarmente registrato al momento di inizio dei lavori, o del sostenimento della spesa se antecedente. Pertanto, la registrazione tardiva del contratto di comodato non risulterebbe idonea a soddisfare il requisito richiesto al momento di avvio dei lavori.
Venendo alla sua domanda, occorre svolgere, tuttavia, alcune verifiche prima di concludere che la contestazione dell’Agenzia delle Entrate sia definitivamente fondata. In particolare, è necessario accertare chi sia il proprietario del secondo piano oggetto della ristrutturazione e se suo figlio, alla data di avvio dei lavori e al momento del sostenimento delle spese, potesse essere qualificato come familiare convivente del possessore dell’immobile. Per il familiare convivente, infatti, non è richiesto un contratto di comodato, ma occorre dimostrare la convivenza con il proprietario o detentore dell’immobile oggetto dei lavori.
Si consiglia pertanto di verificare preliminarmente la titolarità del secondo piano interessato dai lavori e la sussistenza della convivenza con il relativo proprietario sia all’inizio dei lavori sia al momento del pagamento delle spese. Solo all’esito di tale verifica sarà possibile stabilire se la contestazione dell’Agenzia sia integralmente fondata ovvero se ricorrano i presupposti per sostenere la spettanza della detrazione in qualità di familiare convivente.
Considerata la complessità della fattispecie e il termine di 60 giorni concesso dall’Agenzia delle Entrate per fornire chiarimenti, è consigliabile rivolgersi a un professionista abilitato (CAF, commercialista o intermediario abilitato), che possa valutare puntualmente la documentazione disponibile e gli eventuali orientamenti favorevoli al contribuente in tema di comodato non registrato.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per lavori di recupero edilizio
Per i lavori di ristrutturazione edilizia il titolo di detenzione dell’immobile deve essere già perfezionato e regolarmente registrato prima dell’inizio dei lavori (o del sostenimento della prima spesa, se antecedente). La registrazione tardiva del contratto di comodato secondo il consolidato orientamento dell’Agenzia delle Entrate non produce effetti retroattivi ai fini del riconoscimento della detrazione.
Per usufruire della detrazione, il contribuente deve aver eseguito gli adempimenti previsti ed essere in possesso della relativa documentazione.
Negli ultimi anni gli adempimenti sono stati semplificati e ridotti. È sufficiente indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
La risposta a interpello n. 102/2024 conferma che il detentore dell’immobile può beneficiare della detrazione per ristrutturazione solo se dispone di un titolo idoneo che assicuri la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile.
Nel caso ordinario di locazione o comodato, il contratto deve risultare regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e la detenzione deve sussistere anche al momento del sostenimento della spesa.
La risposta dell’Agenzia delle Entrate ammette, però, che il titolo idoneo possa essere anche diverso dal contratto di comodato o locazione, purché risulti da un documento con data certa e sia idoneo a provare la disponibilità giuridica e materiale dell’immobile. Ad esempio, l’atto di assegnazione di un alloggio militare, formalizzato con determina protocollata, è stato ritenuto sufficiente. Diversamente, la semplice registrazione tardiva di un comodato non sana la mancanza del requisito alla data di inizio lavori.
©️Photo Credit Shutterstock: sommart sombutwanitkul
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
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