Case popolari: si può detrarre l’affitto dal 730?
- 6 Luglio 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Locazione, Modello 730, Modello redditi PF, Quesito fiscale
DOMANDA
Salve avrei una domanda. È poco chiaro se ad oggi si possa detrarre, dalla dichiarazione dei redditi, l’affitto per le case popolari. Mi serve per i miei nonni ai quali sto compilando la dichiarazione online. Online si trova poco e datato. Sul vostro sito ho trovato una risposta di 3 anni fa, quando rimborsavano 900 euro. Grazie per l’attenzione e buona giornata.
RISPOSTA
Gentile lettore,
la semplice detenzione di un alloggio popolare non è sufficiente ai fini del riconoscimento della detrazione.
Per l’affitto di un “alloggio sociale” (ATER ex IACP e del Comune), il D.L. n. 47/2014 (c.d. Piano casa) aveva introdotto un’agevolazione in vigore soltanto per il triennio 2014, 2015, e 2016.
Le detrazioni per i canoni di locazione (art. 16 del TUIR) da far valere nella dichiarazione dei redditi 2020, riguardano soltanto i contratti a canone libero, oppure a canone convenzionale che rimandano alla legge 431/1998; anche se stipulati ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogati per gli anni successivi.
Tornando al suo quesito non può essere quindi concesso il beneficio in presenza di rapporti diversi da quello locativo, ossia per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 6.1.2, Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 2.3.2, e Circolare 7.06.2002 n. 48, risposta 1.6).
Cosa c’è da sapere
Ai titolari di contratti di locazione per immobili utilizzati come abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfettaria, da stabilire in base all’ammontare del reddito complessivo.
In particolare, la detrazione riguarda i contratti:
- a canone libero;
- a canone convenzionale;
- stipulati da giovani di età compresa tra i 20 ed i 30 anni;
- stipulati dai lavoratori dipendenti in occasione di trasferimenti per motivi di lavoro.
Le detrazioni non sono cumulabili nello stesso periodo di tempo, ma il contribuente ha il diritto di scegliere quella a lui più favorevole.
Se nel corso dell’anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni. Il numero complessivo di giorni indicato, però, non può essere superiore a 365 (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1).
La detrazione per i canoni di locazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto ed essere rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale. L’art. 16 del TUIR specifica che l’abitazione principale è quella nella quale il soggetto, titolare del contratto di locazione o i suoi familiari, dimorano abitualmente.
Qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda diminuita nell’ordine delle detrazioni di cui agli artt. 12 e 13 del TUIR, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta (DM 11 febbraio 2008).
In caso di contratto di locazione stipulato da due persone, una sola delle quali capiente, quest’ultima non può essere ammessa a beneficiare della detrazione d’imposta per l’intero importo. Al conduttore incapiente sarà comunque attribuita la quota di detrazione di competenza secondo le modalità previste dal citato DM del 2008 (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 9.4).
L’incapienza è riconosciuta in relazione a tutte le tipologie di contratto definite dai commi 01, 1, 1-bis e 1-ter dell’art. 16 del TUIR (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.1).
La detrazione è compatibile con la deduzione di cui all’art. 10, comma 3-bis del TUIR per l’abitazione principale (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 7.1). La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 4.04.2008 n. 34, risposta 10.2) e, più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.
50&PiùCaf offre assistenza negli adempimenti necessari per la stipula e la registrazione dei contratti di locazione ad uso abitativo e commerciale e, per tutti gli adempimenti successivi e collegati, quali proroghe, risoluzioni anticipate, pagamento delle annualità successive, subentri e la scelta del tipo di tassazione. Inoltre, offre assistenza anche per la redazione dei contratti d’uso gratuito e della relativa modulistica da presentare presso l’Agenzia delle Entrate.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
Potrebbe interessarti anche
-
Cessione del credito su acquisito box pertinenziale: posso usufruire della detrazione del 50%?
L’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, non è prevista per l’acquisto e la costruzione di nuovi posti auto e autorimesse di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere d), del testo unico delle imposte sui redditi.
15 Novembre 2021 -
IMU: chi è tenuto a versarlo se si è comproprietari dello stesso immobile?
Versamento dell’IMU: chi è tenuto a pagarlo in caso si sia comproprietari dello stesso immobile? E in caso di parentela? La risposta al quesito nell’articolo
3 Maggio 2022