Dal mod. 730/2021 è risultato un credito ma il datore di lavoro non ha ancora provveduto al rimborso completo. Cosa devo fare?

Dal mod. 730/2021 è risultato un credito ma il datore di lavoro non ha ancora provveduto al rimborso completo. Cosa devo fare?

DOMANDA

Ho presentato il modello 730/2021 dal quale è risultato un credito Irpef. Il datore di lavoro, per incapienza, non ha provveduto integralmente al rimborso. Come devo comportarmi?


RISPOSTA

Il credito Irpef che scaturisce dal modello 730, in alcuni casi, può non essere rimborsato in un’unica soluzione per l’intero importo spettante.

È, infatti possibile che il sostituto d’imposta provveda al rimborso con rate mensili, in busta paga, anche di importo variabile. In caso di incapienza Irpef, ovvero qualora l’Irpef da trattenere nel mese non sia sufficiente a coprire il credito dovuto al dipendente, il residuo verrà corrisposto nei mesi successivi.

Il termine ultimo per procedere al rimborso è il mese di dicembre. Se anche dopo tale data dovesse avanzare un residuo credito in capo al contribuente, lo stesso non andrà perduto: il datore di lavoro esporrà nella Certificazione Unica 2022 l’importo non rimborsato, consentendo al contribuente di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi (Modello 730/2022 o Modello Redditi 2022) come eccedenza dell’anno precedente.

Nel caso in cui, invece, la liquidazione della dichiarazione risultasse a debito e, qualora la retribuzione risultasse insufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, la parte residua sarà trattenuta dalle retribuzioni erogate nei mesi successivi.

Se entro la fine dell’anno non è stato possibile trattenere l’intera somma per insufficienza delle retribuzioni corrisposte, il sostituto deve comunicare al dipendente, entro il mese di dicembre, gli importi ancora dovuti.

Venendo al suo quesito, se il datore di lavoro entro il mese di dicembre non riuscisse a rimborsarle per intero il credito, esporrà nella Certificazione Unica 2022 l’importo non rimborsato, consentendole di riportare la cifra nella successiva dichiarazione dei redditi, come eccedenza dell’anno precedente.

Cosa c’è da sapere
I motivi del mancato ricevimento del rimborso possono essere diversi.

L’Agenzia delle entrate, nei casi previsti dalla legge (Art. 5, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 175/2014), potrebbe effettuare dei controlli preventivi sul modello 730 presentato.

Tali controlli si concludono entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o dalla data della trasmissione, se questa è successiva a tale termine.

Il rimborso che risulta spettante dopo le operazioni di controllo preventivo viene erogato dall’Agenzia delle Entrate entro il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione o, se questa è successiva a tale termine, dalla data della trasmissione.

La somma viene rimborsata con le stesse modalità previste nel caso di 730 presentato dai contribuenti privi di sostituto d’imposta e cioè: se il contribuente ha fornito all’Agenzia il codice Iban del suo conto corrente bancario o postale, il rimborso viene accreditato su quel conto, se non ha indicato le coordinate del conto corrente, il rimborso è erogato tramite titoli di credito a copertura garantita emessi da Poste Italiane S.p.A.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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