IMU 2024, tutte le novità: quando e come si paga

IMU 2024, tutte le novità: quando e come si paga

L’IMU 2024 o Imposta Municipale Propria, è un tributo locale che riguarda la proprietà di immobili, di fondamentale utilità per finanziare i Servizi comunali. È dovuta sugli immobili non esenti diversi dall’abitazione principale e si paga tramite il modello F24 in due rate, ciascuna pari al 50% dell’imposta annua.

Quali sono le scadenze IMU 2024?

Il primo acconto 2024 deve essere versato con il mod.F24 entro il 16 giugno (essendo domenica, slitta al giorno 17 giugno) al quale seguirà la scadenza del saldo 2024 del 16 dicembre.

Tuttavia, è facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 17 giugno 2024.

Il minimale di versamento è stabilito nel Regolamento comunale e in mancanza l’importo minimo non può essere inferiore a 12 euro, considerando l’ammontare dell’imposta complessivamente dovuta nell’anno.

Si può pagare l’IMU compensandola con l’IRPEF?

I modelli F24 a saldo zero possono essere presentati esclusivamente utilizzando i servizi “F24 web” o “F24 online” dell’Agenzia delle Entrate, attraverso i canali telematici Fisconline o Entratel, oppure per il tramite di un intermediario abilitato (disciplinato da apposita convenzione con l’Agenzia delle Entrate, es. CAF o altri professionisti abilitati).

Chi deve pagare l’IMU?

Il versamento dell’imposta è obbligatorio per chi ha il possesso di:

  • fabbricati, esclusa l’abitazione principale (salvo che si tratti di un’unità abitativa classificata; nelle categorie catastali A/1 A/8 A9);
  • aree fabbricabili;
  • terreni agricoli.

Sono considerati soggetti passivi IMU:

  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice;
  • concessionario nel caso di aree demaniali;
  • locatario in caso di leasing (a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto, anche per gli immobili da costruire o in corso di costruzione).

Chi non deve versarla:

  • il nudo proprietario;
  • l’inquilino dell’immobile;
  • il comodatario;
  • la società di leasing concedente;
  • il coniuge non assegnatario in caso di separazione e divorzio;
  • l’affittuario dell’azienda se l’azienda comprende un immobile.

IMU: come si calcola?

L’IMU è calcolata su base annua in proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese è computato per intero se il possesso si è protratto per almeno quindici giorni.

Il  calcolo si basa sul valore catastale ai fini IMU dell’immobile moltiplicato per le aliquote stabilite dal Regolamento del Comune, disponibile sul sito istituzionale del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) che contiene anche informazioni sulle esenzioni.

Come previsto dalla riforma fiscale 2024 è stato rinviato al 2025 l’obbligo di applicazione del prospetto ministeriale per la pubblicazione delle aliquote IMU per cui per il 2024 valgono le regole di pubblicazione delle aliquote come per gli anni precedenti:

  • per l’acconto del 17 giugno 2024 rilevano le aliquote 2023;
  • per il saldo 2024 rilevano le aliquote 2024 (pubblicate entro il 28.10.2024) e l’importo versato in acconto deve essere oggetto di conguaglio.

Quali immobili beneficiano dell’esenzione IMU?

Alcune categorie di immobili sono esenti dal pagamento dell’IMU oppure possono beneficiare di specifiche riduzioni stabilite dai Regolamenti Comunali, come ad esempio:

  • gli immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • gli immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • gli immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • i terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (allegato A, Legge 448/2001);
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni montani totalmente esenti o parzialmente delimitati, secondo la Circolare ministeriale n. 9/1993;
  • i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • gli immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • gli immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
  • immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
  • gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • gli immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n.197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9.

Esenzione abitazione principale e assimilazione

  • Ai fini dell’esenzione per “abitazione principale” si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Pertanto, oltre alla residenza anagrafica, è necessario avere anche la dimora abituale, posto che il doppio requisito è condizione imprescindibile per l’esenzione. Sarà cura dei Comuni verificare l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale.
  • insieme all’abitazione principale sono esenti anche le pertinenze della stessa, classificate nelle categorie catastali C/2 (magazzini e locali di deposito), C/6 (box auto e rimesse) e C/7 (tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’abitazione.
  • Le case di proprietà delle Forze Armate, Forze di Polizia, personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia, vengono assimilate all’abitazione principale, non essendo richiesto il requisito di residenza anagrafica e dimora abituale nell’immobile.
  • L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente è assimilata all’abitazione principale, a condizione che non risulti locata. Il soggetto passivo non è tenuto a presentare alcuna dichiarazione (art.14 Regolamento nuova IMU Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 109, del 10 settembre 2020).
  • L’immobile posseduto da cittadini italiani iscritti all’AIRE residenti all’estero non può essere assimilato all’abitazione principale. In questi casi l’imposta va corrisposta applicando l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune. Dall’anno 2022 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’IMU è applicata nella misura del 37,5%. La riduzione si applica solo sull’abitazione e non sulle pertinenze.

Altre riduzioni

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobile posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.

Dichiarazione IMU 2024

Per beneficiare delle agevolazioni IMU permane l’obbligo della presentazione della dichiarazione IMU, secondo le modalità previste, a pena di decadenza. La dichiarazione IMU non va presentata qualora l’acquisto o la vendita dell’immobile sia rogitato da un notaio.

Si ricorda che la dichiarazione IMU per l’anno 2023 va presentata entro il 30 giugno 2024.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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