Immobile ereditato e diritto di abitazione: chi deve pagare le imposte sui redditi e l’Imu?
- 25 Luglio 2022
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Salve,
a seguito della morte di mia madre titolare al 100% della casa familiare, mio padre superstite, ha richiesto il beneficio dell’abitazione principale quindi io e i miei due fratelli siamo i nudi proprietari. Orbene nella dichiarazione precompilata del 730, il suddetto immobile figura ben due volte, uno al 100% ed uno per la reale quota spettante come da dichiarazione di successione. Com’è corretto allora indicare l’immobile?
Si ringrazia per la cortese risposta.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
in caso di morte di uno dei coniugi, ai sensi dell’articolo 540 del codice civile, a quello superstite spetta il diritto di abitazione sulla residenza principale e sulle pertinenze. Il relativo obbligo dichiarativo, pertanto, ricade interamente su quest’ultimo, che può fruire per intero della deduzione per abitazione principale. Analogamente, il coniuge superstite conserva la piena titolarità dell’immobile (e ha conseguentemente soggettività passiva) anche ai fini Imu.
Tornando al suo quesito si ritiene che nel 730 Precompilato dell’Agenzia ci sia un errore in quanto l’abitazione dovrà essere dichiarata al 100% da vostro padre, in qualità di coniuge superstite. Ai fini Imu, poiché l’abitazione costituisce la residenza e dimora abituale di suo padre, l’imposta non sarà dovuta in quanto costituisce abitazione principale.
Da parte vostra, essendo di fatto titolari della sola nuda proprietà, non sussiste alcun obbligo dichiarativo.
Cosa c’è da sapere su immobile ereditato e Imu
Qualora su un immobile venga costituito un diritto reale di usufrutto, di uso o di abitazione, obbligato al pagamento delle imposte sui redditi e dell’Imu non è il proprietario, ma il titolare del relativo diritto reale di godimento, che deve calcolare l’imposta sull’intero valore dell’immobile.
Pertanto, il nudo proprietario dell’immobile ereditato rimane completamente estraneo al prelievo fiscale. Analogamente, non hanno alcun obbligo il locatario, l’affittuario e il comodatario dell’immobile, poiché detti soggetti non sono titolari di un diritto reale di godimento sull’immobile stesso, ma lo utilizzano sulla base di uno specifico contratto di locazione, di affitto o di comodato.
Tra i diritti reali rientra, se effettivamente esercitato, anche il diritto reale di abitazione spettante al coniuge superstite ai sensi dell’articolo 540 del codice civile.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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