Eredità seconda casa al mare: a chi spetta il pagamento dell’Imu
- 13 Luglio 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU, Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno,
il quesito è il seguente:
Il de cuius ha lasciato in eredità una casa al mare andata alla moglie ed ai 2 figli. Se un figlio sposta la residenza e va a vivere lì non paga l’imu, ma gli altri eredi continueranno a pagarla oppure non pagano perchè un erede ha il diritto di abitazione? Grazie
RISPOSTA
In merito all’eredità degli immobili è bene premettere che ai sensi dell’art. 540 del codice civile al coniuge superstite, anche quando concorra con altri chiamati all’eredità, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare se di proprietà del defunto o comuni. Ne consegue che il coniuge superstite, al quale compete il diritto di abitazione sull’immobile destinato a “casa coniugale”, è l’unico soggetto passivo ai fini IMU.
Tornando al suo quesito, trattandosi di un’abitazione che era a disposizione del decuius (casa al mare), la proprietà andrà suddivisa tra tutti gli eredi in funzione della loro quota di spettanza. Ai fini Imu, ogni erede sarà tenuto al pagamento dell’imposta unicamente per la propria quota di possesso. Di conseguenza se uno dei figli sposta la sua residenza e dimora abituale sarà esente da IMU esclusivamente per la propria quota di possesso. Gli altri eredi dovranno assolvere al pagamento dell’imposta come “seconda casa” anche se non fossero proprietari di nessuna altra abitazione (ad esempio perché sono residenti in un’abitazione detenuta in affitto e la casa al mare costituisce l’unico immobile di proprietà).
Si consiglia comunque di verificare il regolamento IMU del comune per accertare la presenza di eventuali aliquote agevolate per gli immobili concessi in comodato e/o utilizzati da parenti in linea retta che li utilizzano come abitazione principale.
Cosa c’è da sapere
La Legge di Bilancio 2020 ha abolito la TASI e istituito la “nuova” IMU che, sostanzialmente, ricalca la precedente imposta.
Anche i soggetti passivi sono rimasti invariati:
– i proprietari degli immobili (terreni, fabbricati e aree edificabili);
– i titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
– i genitori assegnatari del diritto di abitazione della casa familiare in virtù di un provvedimento giudiziale;
– il concessionario di aree demaniali;
– il locatario in locazione finanziaria per gli immobili da costruire o in corso di costruzione a partire dalla stipula del contratto e per tutta la sua durata.
Continua ad essere esente l’abitazione principale e le sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale.
Ai fini IMU per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Il Legislatore, in sostanza, ha previsto il doppio requisito della “residenza anagrafica” e della “dimora abituale” del possessore e del suo nucleo familiare, in assenza dei quali l’esenzione IMU non spetta.
L’esenzione non riguarda invece le abitazioni principali cosiddette “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. In questo caso l’IMU si paga.
Nessuna modifica sulle scadenze: anche la nuova Imu si paga in due rate, il 16 giugno ed il 16 dicembre di ciascun anno. Per il corrente anno, nonostante l’emergenza sanitaria, la scadenza del 16 giugno non è stata prorogata dal governo ma è stata confermata la possibilità, per i vari comuni, di prevedere in autonomia un termine più lungo per il versamento della rata di acconto. Per chi non avesse provveduto al versamento dell’imposta entro il 16 giugno può verificare sul sito del comune di ubicazione degli immobili se è stato concesso un termine più ampio; oppure la possibilità di pagare con sanzioni ulteriormente ridotte rispetto a quelle ordinarie. In alternativa è possibile ricorrere all’istituto del ravvedimento operoso. Quest’ultimo consente di regolarizzare il pagamento omesso, in scadenza al 16/6/2020, versando una sanzione ridotta, oltre gli interessi calcolati al tasso legale, la cui misura varia in funzione della data di effettivo versamento.
50&PiùCaf è a disposizione per il calcolo dell’IMU. Nel momento della presentazione della dichiarazione dei redditi è possibile ottenere da 50&PiùCaf i modelli F24 per il pagamento dell’imposta, nonché l’assistenza per tutti gli adempimenti relativi ivi inclusa la presentazione della Dichiarazione IMU in caso di variazioni.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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