Coniuge con redditi in cedolare secca e bonus ristrutturazione: quando è fiscalmente a carico e chi può detrarre le spese?
- 24 Giugno 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
In caso di coniuge proprietaria dell’immobile con un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 2.840 € quindi da considerare a carico del marito (dipendente pubblico). La stessa però è proprietaria di un altro immobile locato con cedolare secca… quindi da considerare non a carico del marito? Nel corso del 2025 hanno sostenuto spese di ristrutturazione, fatture intestate alla proprietaria ma pagate con bonifici dal conto cointestato? Il marito può detrarre le spese di ristrutturazione?
RISPOSTA
Gentile lettore,
per stabilire se il coniuge è fiscalmente a carico occorre verificare che il reddito complessivo posseduto nell’anno non superi € 2.840,51.
A tal fine devono essere considerati anche i redditi assoggettati a cedolare secca. Pertanto, se il reddito derivante dall’immobile locato, sommato agli altri redditi posseduti dalla contribuente, supera tale limite, la stessa non può essere considerata fiscalmente a carico del marito.
Diversa è invece la disciplina prevista per le detrazioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
L’art. 16-bis del TUIR e la prassi dell’Agenzia delle Entrate riconoscono infatti il beneficio non solo al proprietario dell’immobile, ma anche al familiare convivente del possessore o detentore che sostiene effettivamente la spesa.
Di conseguenza, se la moglie proprietaria dispone di un’imposta Irpef sufficiente da cui detrarre l’agevolazione, la soluzione più favorevole è generalmente quella di mantenere il beneficio in capo a lei, poiché per le spese sostenute nel 2025 la detrazione spetta ai titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’abitazione principale, nella misura del 50%. Qualora invece la proprietaria non abbia capienza fiscale, il beneficio può essere fruito dal marito in qualità di familiare convivente che ha effettivamente sostenuto la spesa, nel rispetto dei requisiti documentali previsti dalla normativa e dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate; in tale ipotesi, la detrazione spetta nella misura prorogata per il 2025 dalla legge di bilancio, con aliquota ordinaria del 36%.
In sintesi, la circostanza che il pagamento sia stato effettuato mediante un conto corrente cointestato non preclude la possibilità di fruire della detrazione, fermo restando che l’effettivo sostenimento dell’onere da parte del marito deve poter essere dimostrato in caso di controllo documentale dell’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 26/E del 1° giugno 2011).
Cosa c’è da sapere su coniuge con redditi in cedolare secca
Ai fini della verifica del limite reddituale previsto dall’art. 12 del TUIR per i familiari fiscalmente a carico, occorre tenere conto anche dei redditi assoggettati a cedolare secca, in forza dell’art. 3, comma 7, del D. Lgs. n. 23/2011.
Pertanto, il coniuge proprietario di un immobile locato con cedolare secca non può essere considerato fiscalmente a carico qualora il reddito da locazione, sommato agli altri redditi posseduti, determini il superamento della soglia di € 2.840,51.
Per le spese sostenute nel 2025, la detrazione per gli interventi di recupero edilizio spetta ordinariamente nella misura del 36%, mentre è elevata al 50% per gli interventi effettuati su “abitazioni principali” dai soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento.
La qualità di familiare convivente consente in linea teorica al marito di beneficiare della detrazione per gli interventi di recupero edilizio anche se non proprietario dell’immobile.
Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate (Circ. n. 20/E del 2011 e Circ. n. 11/E del 2014), quando la fattura risulta intestata ad un solo soggetto ma la spesa è sostenuta anche da altro avente diritto alla detrazione, il documento deve essere integrato con l’indicazione della quota di spesa imputabile a ciascun soggetto. Tale annotazione deve risultare fin dal primo anno di fruizione del beneficio e non può essere modificata negli anni successivi. Ai fini probatori è opportuno che l’integrazione riporti anche i dati identificativi, compreso il codice fiscale, del soggetto che intende fruire della detrazione.
©️Photo Credit Shutterstock: Miljan Zivkovic
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