Saldo Imu e Tasi 2019
- 28 Novembre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, IMU
Il 16 dicembre è l’ultimo giorno utile per il pagamento. Ma prima, è bene controllare le aliquote comunali. Infatti, da quest’anno, i comuni posso rivederle al rialzo. Il blocco degli aumenti sulle aliquote si è concluso nel 2018.
Entro il prossimo 16 dicembre va effettuato il versamento del saldo Imu e della Tasi per l’anno 2019. Per il pagamento occorre verificare le aliquote deliberate e in vigore, pubblicate dal Comune sul sito delle Finanze entro lo scorso 28 ottobre, in modo da calcolare il saldo d Imu e Tasi per il 2019, a conguaglio di quanto versato in acconto a giugno.
Nel caso in cui le delibere non fossero state pubblicate, allora è possibile utilizzare le aliquote e le detrazioni dell’anno precedente.
Si ricorda che è venuto meno il blocco degli aumenti dei tributi Imu e Tasi da parte dei Comuni, previsto finora per il 2016, 2017, 2018. I comuni, quindi, avranno la possibilità di rivedere le aliquote.
Chi deve pagare l’Imu e chi no
L’Imu e la Tasi si pagano sugli immobili diversi dall’abitazione principale, e sue pertinenze di categoria C/2, C/6, C/7, nel limite massimo di una per ciascuna categoria catastale. L’esenzione per l’abitazione principale non riguarda le abitazioni cosiddette “di lusso” (A/1, A/8 e A/9) che continua a scontare sia l’Imu che la Tasi, ove previsto. Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale risultano sia la residenza anagrafica che la dimora abituale del possessore e dei suoi familiari.
Se il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi, ubicati nello stesso Comune, l’esenzione Imu e Tasi si applica soltanto ad un immobile. Se, invece, il nucleo familiare ha dimora abituale e residenza anagrafica in immobili diversi ubicati in Comuni diversi, allora l’esenzione è applicabile a ciascun immobile in cui risulta la residenza anagrafica e la dimora abituale del proprietario e dei suoi familiari.
Qualora, la famiglia risieda e dimori abitualmente in un’abitazione costituita da più unità immobiliari (ad esempio, 2 appartamenti contigui), l’esenzione Imu è riconosciuta soltanto per un’unità immobiliare a meno che l’interessato non provveda alla “fusione catastale”.
La Tasi, al pari dell’Imu, è dovuta dal titolare del diritto reale (proprietario, titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie), nel caso in cui però l’immobile sia occupato da un soggetto diverso, allora anche dall’occupante. Quest’ultimo pagherà l’imposta nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa tra il 10% e il 30%, mentre la restante parte è a carico del titolare del diritto reale. Se non è prevista una ripartizione dell’imposta, la Tasi sarà pagata dal titolare del diritto reale per una quota del 90% mentre all’occupante spetterà il 10%.
Imu e Tasi: le eccezioni
E’ possibile fruire dell’esenzione Imu e Tasi per gli immobili assimilati all’abitazione principale, se non di lusso, o dell’aliquota ridotta e della detrazione prevista per l’abitazione principale, se di lusso, nel caso:
delle unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da anziani / disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non locata, in tal caso l’assimilazione ad abitazione principale deve essere prevista dalla delibera comunale);
dell’unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; rientrano in tale “categoria” anche le unità di dette cooperative destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza della residenza anagrafica;
dei fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
della casa coniugale assegnata all’ex coniuge a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
dell’immobile, non locato, posseduto dal personale delle Forze armate, Polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia (non sono richieste la dimora abituale e residenza anagrafica);
dell’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà / usufrutto da cittadini italiani non residenti in Italia, iscritti all’AIRE e già pensionati nel rispettivo Stato di residenza, a condizione che l’unità abitativa non risulti locata o concessa in comodato.
Il Comune non può stabilire ulteriori ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, può però fissare aliquote agevolate per le unità immobiliari possedute da italiani all’estero non equiparabili all’abitazione principale.
Comodato d’uso: riduzione del 50%
Come noto, per gli immobili concessi in comodato ad un familiare in linea retta di primo grado (genitori e figli) l’art. 1, comma 10, Finanziaria 2016, ha previsto la riduzione del 50% della base imponibile Imu con la conseguente eliminazione della possibilità, da parte del Comune, di assimilare detti immobili all’abitazione principale. Per beneficiare della riduzione è necessario che:
l’immobile costituisca l’abitazione principale del comodatario (sua dimora abituale e immobile nel quale risulta la residenza anagrafica);
il comodante non possieda in Italia altri immobili abitativi (eccetto la propria abitazione principale);
il comodante risieda anagraficamente e dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile concesso in comodato. In altre parole, l’abitazione principale del comodante (di proprietà o meno) e l’immobile concesso in comodato devono essere nello stesso Comune;
sia l’immobile concesso in comodato che l’abitazione principale del comodante siano non di lusso ossia non accatastati A/1, A/8 o A/9;
il contratto di comodato sia registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
sia presentata la dichiarazione Imu attestante il possesso di detti requisiti.
Per gli immobili locati a canone concordato (art. 13, comma 6-bis, DL n. 201/2011) l’ammontare dell’Imu, secondo l’aliquota fissata dal Comune, è ridotto del 25%, va quindi versato il 75%.
L’Imu sui terreni agricoli
I terreni agricoli sono esenti dalla Tasi ma pagano l’Imu. Ciò è quanto prevede la normativa. Tuttavia, negli ultimi anni la disciplina dell’Imu per i terreni agricoli è stata oggetto di continue variazioni normative e vi sono casi in cui vi è anche l’esenzione Imu.
Ai sensi dell’art. 1, comma 13, Finanziaria 2016, sono esenti Imu i terreni agricoli:
ricadenti in aree montane e di collina in base ai criteri individuati dalla CM 14.6.93, n. 9;
posseduti e condotti da coltivatori diretti / IAP iscritti alla previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
ubicati nei Comuni delle isole minori di cui all’Allegato A della Legge n. 448/2001;
ad immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Cosa c’è da sapere
Il Decreto Crescita ha modificato l’articolo 13 (D.L. 201/2011) prevedendo il differimento dei termini di presentazione della Dichiarazione Imu. È stabilito infatti che “I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta”.
Di conseguenza, per le variazioni avvenute nel 2019 con il Decreto Crescita, il termine di scadenza per la Dichiarazione Imu è il 31 dicembre 2020.
Il Decreto Crescita (DL 34/2019) ha anche eliminato gli obblighi dichiarativi relativi al possesso dei requisiti per fruire delle agevolazioni Imu e Tasi relative alle seguenti agevolazioni:
- la riduzione al 50% della base imponibile degli immobili concessi in comodato a parenti in linea retta di primo grado;
- la riduzione del 25% dell’aliquota sugli immobili in locazione a canone concordato.Ad ogni modo, per evitare la notifica di eventuali accertamenti da parte dell’ente locale, il consiglio è di chiedere conferma all’Ufficio Tributi del Comune sull’obbligo di presentazione di specifiche comunicazioni per poter usufruire di aliquote ridotte e/o agevolazioni.
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