Ecobonus e Sismabonus

Ecobonus e Sismabonus

Ecco come è possibile cedere il bonus fiscale e ricevere uno “sconto” immediato. I vantaggi per il contribuente e il fornitore o azienda che effettua il lavori.

Sconto sui lavori o bonus fiscale? Il contribuente può scegliere. La novità arriva dal Decreto Crescita (n. 34/2019) che ha introdotto alcune importanti modifiche riguardo agli incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico. Infatti, il contribuente ha ora la possibilità di utilizzare il bonus fiscale sotto forma di sconto su quanto dovuto al fornitore che ha effettuato i lavori. Ma come funziona? Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 31/07/2019.
In pratica, per gli interventi di riqualificazione energetica (ecobonus) e gli interventi per l’adozione di misure antisismiche (sismabonus), il contribuente potrà fruire, al posto della detrazione d’imposta, recuperata ratealmente in dichiarazione dei redditi, di un contributo di uguale importo sotto forma di sconto (es. 50%, 75%, etc. a seconda del tipo di intervento effettuato) sul corrispettivo dovuto all’azienda che ha effettuato i lavori. Quest’ultima, da parte sua, recupererà l’importo dello “sconto” in cinque anni a scomputo delle proprie imposte e/o degli altri tributi dovuti con Modello di pagamento F24. In alternativa l’azienda potrà anche cedere il credito ai propri fornitori di beni e servizi recuperando l’intero ammontare in un’unica soluzione.
Sono compresi tra gli interventi ad alta efficienza energetica che possono usufruire dello sconto in fattura: la sostituzione delle finestre comprensive di infissi, l’istallazione della caldaia a condensazione, delle tende con schermatura solare, l’istallazione di generatori d’aria calda a condensazione, di micro-cogeneratori e generatori di calore a biomasse combustibili (ad esempio stufe a pellets) ecc.

Rientrano nell’agevolazione anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che comportano la riduzione di rischio sismico (articolo 16 del DL 63/2013), compreso l’acquisto dei relativi materiali.
Il contribuente, previa accettazione del proprio fornitore, dovrà inviare un’apposita Comunicazione all’Agenzia delle Entrate il cui Modello e relative Istruzioni sono state approvate dall’Agenzia con il già citato Provvedimento.

La Comunicazione può essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate dallo scorso dal 16 ottobre, con una delle seguenti modalità:
a) via telematica sul sito dell’Agenzia delle entrate;
b) attraverso gli Uffici dell’Agenzia delle entrate;
c) tramite posta elettronica certificata unitamente al proprio documento d’identità.

Il Modello di Comunicazione prevede che siano indicati, al suo interno, una serie di dati:

  • la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
  • la tipologia di intervento effettuato;
  • l’importo complessivo della spesa sostenuta;
  • l’anno di sostenimento della spesa;
  • l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
  • i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
  • la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
  • la data in cui è stata esercitata l’opzione;
  • l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.

Dopo l’invio della Comunicazione, da parte del contribuente, il fornitore deve “confermare” l’accettazione della cessione del credito e l’esercizio dell’opzione, esclusivamente in via telematica utilizzando la propria utenza sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Dal giorno 10 del mese successivo all’invio della comunicazione del contribuente, il fornitore potrà utilizzare in compensazione, con Modello F24, i crediti di cui ha inviato preventiva comunicazione di accettazione all’Agenzia.

Un esempio

Un contribuente nel 2019, sostituisce le finestre e gli infissi della propria abitazione con nuovi serramenti a risparmio energetico. Le spese sostenute ammontano a € 15.000.

La detrazione per il contribuente ammonterebbe a: € 15.000 x 50% = € 7.500,00, da recuperare in 10 quote annuali di pari importo.
In accordo con il fornitore delle finestre, il contribuente, in luogo della detrazione in dichiarazione dei redditi, potrà fruire di uno sconto sul prezzo di vendita di pari importo, sostenendo pertanto una spesa di € 7.500,00 anziché di € 15.000,00.

Il fornitore recupera l’importo “non incassato” di € 7.500,00 sotto forma di credito di imposta, in 5 quote annuali di pari importo, da utilizzare in compensazione: € 7.500,00 : 5 = € 1.500,00 (quota annuale).

Il contribuente non deve indicare alcun importo in dichiarazione dei redditi; infatti, la fruizione del beneficio è già avvenuta con il minor esborso in sede di pagamento della prestazione all’impresa.

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