Detrazione spese di ristrutturazione: è possibile detrarre le spese anche se non si è familiari conviventi?

Detrazione spese di ristrutturazione: è possibile detrarre le spese anche se non si è familiari conviventi?

DOMANDA

Abbiamo installato una stufa a pellet nella seconda casa in montagna di cui mio papà è proprietario. Io non sono familiare convivente con lui ma ho fatto i pagamenti per la detrazione a mio nome. Nella pratica Enea bisogna specificare il titolo di possesso ma non so quale inserire e se posso detrarre le spese sostenute nonostante io non sia familiare convivente.
Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

la detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) spetta anche al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile sul quale vengono effettuati i lavori, a condizione che abbia sostenuto le spese e le fatture e che i bonifici siano a lui intestati.

Non è comunque richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

Tornando al suo quesito se la casa in montagna è di proprietà di suo padre lei avrà diritto ad usufruire della detrazione solo se convive con suo padre nella sua “prima casa”. In quest’ultimo caso, infatti, lei avrà diritto ad usufruire della detrazione fiscale per la seconda casa, a vostra disposizione, in qualità di familiare convivente.

Diversamente se lei non abita con suo padre, purtroppo non ha diritto ad usufruire dell’agevolazione fiscale. Poiché la spesa è stata da lei sostenuta nemmeno suo padre, in qualità di proprietario, potrà usufruire dell’agevolazione fiscale.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese di ristrutturazione

La detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi, a condizione che ne sostengano le relative spese.

Tali soggetti sono:

  • proprietario oppure nudo proprietario;
  • titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • detentori (locatari, comodatari) dell’immobile;
  • familiari conviventi del possessore o detentore dell’immobile;
  • coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
  • conviventi di fatto (cosiddetto convivente more uxorio).

Come sopra evidenziato la detrazione fiscale spetta al familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. Per usufruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori.

Lo status di convivenza, nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa.

La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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