Posso usufruire del superbonus 110% per sostituire e smaltire il tetto in amianto?

Posso usufruire del superbonus 110% per sostituire e smaltire il tetto in amianto?

DOMANDA
Ho il tetto in amianto. Vorrei rifarlo (togliendo l’amianto e smaltirlo), fare il cappotto termico al tetto che supera il 25% della superficie disperdente e vorrei cambiare la caldaia con una a condensazione al fine di raggiungere le 2 classi superiori di prestazione energetica del fabbricato. Posso usufruire del superbonus 110% anche per quanto riguarda le spese di sostituzione, smaltimento amianto e rifacimento tetto?

RISPOSTA
In linea generale, il Superbonus 110% riguarda le spese sostenute per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali, sulle unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi autonomi dall’esterno site all’interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari, per le seguenti tipologie di interventi (cd. “trainanti”):

– di isolamento termico delle superfici opache che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare;
– di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria particolarmente performanti (a condensazione, a pompa di calore);
antisismici (il cosiddetto sismabonus), inclusa la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo per scopi antisismici.

Anche per i lavori di efficientamento energetico (c.d. trainati), come ad esempio la sostituzione degli infissi e la sostituzione della caldaia, se vengono realizzati insieme ad almeno uno dei tre interventi elencati sopra, si può usufruire del Superbonus del 110%.

Gli interventi di efficientamento energetico, trainanti e gli eventuali trainati, devono assicurare nel loro complesso il miglioramento di almeno due classi energetiche ovvero, se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta.

Venendo al suo quesito, le spese sostenute per la coibentazione del tetto, anche quelle per l’eliminazione dell’amianto preesistente, rientrano nel Super bonus, a condizione che:

– il tetto sia elemento di separazione tra il volume riscaldato e l’esterno;
– anche assieme ad altri interventi di coibentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su più del 25% della superficie lorda complessiva disperdente;
– gli interventi portino al miglioramento di due classi energetiche dell’edificio, anche congiuntamente alla sostituzione della vecchia caldaia con una a condensazione.

Cosa c’è da sapere
Per tutti gli interventi previsti dal Superbonus, oltre all’utilizzo diretto della detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi in cinque quote annuali, il contribuente può chiedere lo sconto in fattura al fornitore che ha effettuato l’intervento e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito di imposta, oppure può cedere il credito di imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Vista la portata dell’agevolazione, per contrastare eventuali vantaggi indebiti, la norma prevede dei particolari adempimenti a carico del contribuente in aggiunta agli ordinari:

– il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione, che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta, rilasciato dagli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, nonché dai Caf;
– un’attestazione o asseverazione che certifichi non solo il rispetto dei requisiti tecnici necessari ai fini delle agevolazioni fiscali, ma anche la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Qualora sia accertata la mancata integrazione, anche parziale, dei requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta, l’Agenzia delle entrate provvede al recupero dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzione.

Tale importo sarà maggiorato degli interessi di cui all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Oltre alle sanzioni penali, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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