Coniuge a carico proprietario al 100% dell’abitazione principale: cosa sapere sulla detrazione Irpef degli interessi passivi
- 1 Luglio 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Salve, volevo un’informazione, ho mia moglie a mio carico, abbiamo acquistato casa (abitazione principale) al 100% come proprietaria mia moglie ma il mutuo è cointestato. Posso detrarre in quanto ho mia moglie a carico la sua quota degli interessi passivi del mutuo, anche se io non sono intestatario della casa?
RISPOSTA
Gentile lettore,
la detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale (art. 15, comma 1, lett. b, del TUIR) spetta al contribuente che risulti, nello stesso tempo, intestatario del mutuo e proprietario, anche solo per una quota, dell’immobile acquistato.
Nel caso rappresentato, (coniuge a carico) l’abitazione risulta intestata al 100% a sua moglie, mentre il mutuo è cointestato tra entrambi i coniugi. Lei quindi, pur essendo cointestatario del mutuo e pur avendo eventualmente sostenuto il pagamento delle rate, non può detrarre gli interessi passivi, perché non è proprietario dell’immobile.
La circostanza che sua moglie sia fiscalmente a suo carico non consente, in questo caso, di trasferire a lei la detrazione spettante per la quota di mutuo riferibile alla moglie. Tale possibilità opera, infatti, nei casi in cui siano rispettati i requisiti previsti dalla norma, tra cui la coincidenza tra soggetto mutuatario e soggetto proprietario dell’abitazione.
Pertanto, in assenza di una quota di proprietà dell’immobile in capo a lei, gli interessi passivi del mutuo non possono essere portati in detrazione nella sua dichiarazione dei redditi.
Per maggiori chiarimenti è possibile consultare la guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata, tra le altre, anche alla detrazione degli interessi passivi sui mutui per l’acquisto dell’abitazione principale.
Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale in caso di coniuge a carico
La detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi e degli oneri accessori relativi al mutuo ipotecario contratto per l’acquisto dell’abitazione principale, si applica con limiti e condizioni diverse in base alla finalità del finanziamento, come l’acquisto o la costruzione dell’abitazione principale o i prestiti agrari.
L’agevolazione prevede:
- limite massimo di spesa: la detrazione è calcolata su un importo massimo di 4.000 euro complessivi tra i cointestatari
- condizione temporale: per i mutui stipulati dal 2001, l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, il quale deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del mutuo
- definizione di abitazione principale: si intende l’immobile in cui il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente, come risultante dai registri anagrafici o da autocertificazione.
Spese ammesse ed escluse:
oltre agli interessi passivi, la detrazione spetta per gli oneri accessori necessari alla stipula, tra cui:
- spese di istruttoria e perizia tecnica
- onorario del notaio per la stipula del contratto di mutuo e spese sostenute dal notaio per conto del cliente (es. iscrizione ipoteca)
- imposta sostitutiva sul capitale prestato e penalità per estinzione anticipata.
Sono invece escluse le spese di assicurazione dell’immobile, l’onorario del notaio per il contratto di compravendita, le imposte di registro/IVA connesse al trasferimento dell’immobile e le spese di incasso delle rate.
Novità 2025:
dall’anno d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro che stipulano mutui dal 1° gennaio 2025, la detrazione spetta in misura ridotta o fino a un determinato ammontare calcolato in base al reddito e al numero di figli a carico.
Tale riduzione non si applica ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024.
Regole di tracciabilità e documentazione:
per beneficiare dell’agevolazione dal 2020, è obbligatorio che il pagamento avvenga tramite sistemi tracciabili (versamento bancario, postale, ecc.). Le ricevute delle rate e la certificazione annuale della banca sono considerate prove idonee di tracciabilità. Il contribuente deve inoltre conservare il contratto di mutuo, l’atto di acquisto dell’immobile e le quietanze di pagamento.
©️Photo Credit Shutterstock: Faizal Ramli
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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