Detrazione canone di locazione: non spetta ai soci di cooperativa a proprietà indivisa

Detrazione canone di locazione: non spetta ai soci di cooperativa a proprietà indivisa

DOMANDA

Buongiorno, ai miei genitori è stato assegnato in affitto un alloggio di un immobile appartenente ad una cooperativa. In questo caso, l’affitto è detraibile?

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in linea generale, ai soggetti che hanno stipulato o rinnovato contratti di locazione di immobili adibiti ad abitazione principale spetta una detrazione stabilita in misura forfettaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:

  • € 300,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
  • € 150,00 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) è superiore a € 15.493,71 ma non a € 30.987,41.

La detrazione può essere fruita non solo se il contratto di locazione è stato stipulato ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, ma anche se è stato stipulato ai sensi di precedenti normative ed automaticamente prorogato per gli anni successivi (Risoluzione 16.05.2008 n. 200/E).

La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale (ad esempio: nel caso di marito e moglie cointestatari del contratto di locazione, la detrazione spetta nella misura del 50% ciascuno in relazione al loro reddito).

La detrazione è incompatibile con il contributo fondo affitti (Circolare 04.04.2008 n. 34/E, risposta 10.2) e più in generale, con qualsiasi contributo che sollevi il contribuente dall’effettivo carico del canone.

Venendo al suo quesito, se si tratta di un appartamento che la cooperativa a proprietà indivisa ha assegnato al proprio socio dietro pagamento annuale di un corrispettivo di godimento, la risposta è negativa, poiché non si tratta di affitto. Per beneficiare della detrazione si deve trattare di contratto di affitto stipulato ai sensi della legge 431/98.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione canone di locazione

La detrazione per canone di locazione spetta anche ai soggetti titolari di contratti di locazione cosiddetti a canone convenzionale, di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ed è pari a:

  • € 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera € 15.493,71;
  • € 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera € 15.493,71, ma non € 30.987,41.

La detrazione va sempre suddivisa tra i cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.

I contratti a canone convenzionale sono contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione.

 

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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