Il coniuge può usufruire del bonus ristrutturazione se non è proprietario dell’abitazione e non vi risiede?
- 28 Ottobre 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
![bonus ristrutturazione come ottenerli](https://www.50epiucaf.it/wp-content/uploads/2019/10/113_50epiuCAF.jpg)
DOMANDA
Mio marito ha acquistato una casa e ha appena aperto una CILA per effettuare i lavori di ristrutturazione. Vorrei essere io però ad usufruire delle detrazioni fiscali. Vorrei sapere se è possibile farlo anche se siamo sì coniugi conviventi, ma non in quell’abitazione poiché nell’attesa della consegna della casa abitiamo in affitto in un’altra abitazione in cui abbiamo preso residenza.
Grazie
RISPOSTA
La risposta è affermativa. Con la Risoluzione n.184 del 16.02.2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione, spetta anche se le abilitazioni comunali all’esecuzione dei lavori sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Il diritto alla detrazione di cui all’art.16-bis, TUIR, può quindi essere conseguito anche dal familiare convivente che sostiene effettivamente le spese, prescindendo dal possesso dell’immobile o dal requisito della residenza, dimora abituale ecc., in quanto, l’immobile oggetto dei lavori come chiarito dall’AE , può anche essere una seconda, terza abitazione, ovvero, una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, purché tale immobile risulti “a disposizione”.
Il “requisito soggettivo” di essere familiare convivente con il possessore dell’immobile già alla data di inizio lavori, deve essere attestato dal contribuente stesso mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Circolare 12.06.2002 n. 50, risposta 5.1e Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.10).
Cosa c’è da sapere
Per familiari si intendono, a norma dell’art. 5, comma 5, del TUIR, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Per fruire della detrazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1).
Lo status di convivenza deve sussistere già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 6.05.2002 n. 136) o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori e non è necessario sussista per l’intero periodo di fruizione della detrazione.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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