Tasse prima casa dopo la separazione: si è obbligati a pagarle anche vivendo altrove?
- 29 Giugno 2020
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: IMU, Modello 730, Quesito fiscale
DOMANDA
Vorrei gentilmente avere, se possibile, info su pagamento tasse: in seguito a separazione, nella casa di mia proprietà sono rimasti a vivere il mio ex coniuge ed i miei figli mentre io ho spostato la residenza dai miei genitori in altra regione. Sono dovuta a pagare lo stesso le tasse in quanto risulta prima casa? Anche se ci vivono i miei figli? Grazie!
RISPOSTA
A seguito del Provvedimento di separazione legale disposto dal Giudice, può verificarsi il caso in cui la casa coniugale viene assegnata ad un coniuge; di conseguenza ne acquisisce il diritto di abitazione e il diritto reale di godimento. Quest’ultimo gli spetta infatti indipendentemente da chi sia l’effettivo proprietario dell’immobile.
Tornando al Suo quesito, in relazione al diritto di abitazione disposto dal Giudice, il coniuge assegnatario avrebbe l’obbligo del versamento dell’IMU. Ma ovviamente, poiché dal 2014 non è più dovuta l’IMU sull’abitazione principale, questi non dovrà pagare nulla per la suddetta imposta a meno che l’abitazione non sia classificata come immobile di lusso (categorie catastali A1, A8, A9). In questo caso, invece, l’IMU deve essere pagata.
Ne consegue che Lei, in qualità di coniuge non assegnatario, divenendo “nudo proprietario” dell’immobile, non deve considerare come seconda casa la ex casa coniugale assegnata dal Giudice all’altro coniuge. Per questo motivo non è più tenuto ad inserire l’abitazione nella Sua dichiarazione dei redditi, in quanto è tenuto a farlo il coniuge assegnatario.
COSA C’E’ DA SAPERE
Per effetto delle modifiche introdotte dalla Legge n. 160/2019 dal 1° gennaio 2020, è scomparsa la TASI (il tributo per i servizi indivisibili) ed è stata prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina ricalca quella preesistente per l’IMU.
Infatti, prima dell’entrata in vigore della Legge sopra riportata, se il Comune lo prevedeva, era dovuto il pagamento della TASI. Ogni Comune aveva facoltà di prevedere regole diverse ed eccezioni per il pagamento anche per gli ex coniugi.
La «nuova» IMU non presenta sostanziali differenze rispetto al passato. Le modalità di calcolo della base imponibile e i soggetti passivi sono rimasti invariati. In riferimento alla casa coniugale, assegnata al coniuge a seguito di Provvedimento di separazione, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la Circolare n. 1/DF del 18/03/2020, ha evidenziato che nulla è cambiato rispetto alla previgente disciplina. Pertanto, continua a permanere l’esclusione dall’IMU della casa familiare assegnata con Provvedimento del Giudice, già assimilata all’abitazione principale nella precedente normativa.
Come in passato, la nuova IMU si applica agli immobili ubicati in Italia con l’esclusione dell’abitazione principale e delle sue pertinenze di categoria catastale C2 – C/6 – C7 nella misura massima di una per categoria catastale.
Continuano a scontare l’IMU le abitazioni principali cosiddette di “lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Restano confermate le assimilazioni all’abitazione principale previste in precedenza (ad esempio l’immobile non locato posseduto da soggetti appartenenti alle Forze armate e di Polizia). Tuttavia la nuova norma non prevede più l’assimilazione per l’unità immobiliare posseduta da “italiani non residenti”, iscritti all’AIRE e già pensionati nei rispettivi Stati di residenza.
Anche i criteri per la determinazione della base imponibile sono invariati e restano confermate le riduzioni del 50% per:
- i fabbricati di interesse storico – artistico di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 42/2004;
- i fabbricati dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni;
- unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. Sono rimasti invariati anche i requisiti necessari per poter beneficiare dell’agevolazione, ivi incluso l’obbligo di registrazione del comodato.
Per qualsiasi altra informazione La invitiamo a rivolgersi presso i nostri uffici 50&PiùCaf.
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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