Climatizzatori: detrazione fiscale 50%
- 15 Marzo 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
Quesito della settimana: Climatizzatori: quale procedura è necessario seguire per beneficiare della detrazione fiscale del 50%?
DOMANDA
Desidero conoscere quale procedura debbo usare prima dell’acquisto di nuovi climatizzatori con inverter in sostituzione di condizionatori. Uno sarà monosplit, con una unità interna, e l’altro sarà dualsplit sempre ad invertir con due unità interne.
Grazie
RISPOSTA
Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione del 50%, per le spese relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’articolo 16 bis del Tuir include anche quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici.
Pertanto, l’installazione all’interno di una singola unità immobiliare di un condizionatore a pompa di calore rappresenta una spesa detraibile a condizione che si tratti di un’opera finalizzata alla realizzazione di un risparmio energetico. A tal fine si ritiene sufficiente acquisire anche la Scheda tecnica del produttore dalla quale si evinca la prestazione ed il risparmio energetico.
Le fatture devono essere intestate allo stesso soggetto che richiede la detrazione e le spese devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
È bene evidenziare che, in aggiunta, dovrà anche inviare la Comunicazione all’Enea entro 90 giorni dalla fine dei lavori.
Cosa c’è da sapere
A seguito delle modifiche introdotte dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 il contribuente che intende fruire della detrazione IRPEF del 50% per gli interventi edilizi e tecnologici di cui all’art. 16-bis del TUIR, ha l’obbligo di trasmettere all’ENEA le informazioni sui lavori effettuati, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica, al fine di monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito.
L’Enea ha pubblicato una guida operativa, nella quale sono stati elencati gli interventi per i quali sorge l’obbligo della Comunicazione. Tra gli interventi elencati, che necessitano di invio della Scheda, rientrano
- gli interventi edilizi che comportano una riduzione della trasmittanza;
- la sostituzione degli Infissi che comporta una riduzione della trasmittanza (nella generalità dei casi l’obbligo sussiste sempre);
- gli impianti tecnologici quali, ad esempio, le caldaie a condensazione, i climatizzatori a pompa di calore, gli scaldacqua a pompa di calore, gli impianti fotovoltaici, i generatori di calore a biomassa (come, ad esempio, le Stufe a pellets);
- gli elettrodomestici che usufruiscono del cosiddetto Bonus arredi collegato a interventi di ristrutturazione (forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciuga, lavatrici).
L’invio della documentazione va effettuato entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it, ed è obbligatoria per i soli interventi la cui data di ultimazione o di collaudo decorre a partire dal 1° gennaio 2018. Non sussiste alcun obbligo se la data di fine lavori è anteriore al 01/01/2018.
In merito ai tempi di scadenza per l’invio della predetta Comunicazione, in riferimento ai lavori ultimati alla data del 31/12/2018, l’Enea ha comunicato sul proprio sito quanto segue:
“…su mandato del Ministero dello Sviluppo Economico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito ristrutturazioni2018.enea.it è prorogato al 01 aprile 2019.”
Resta confermato che per i lavori la cui data di ultimazione/collaudo avviene nel 2019 l’invio della Comunicazione Enea andrà effettuato entro il termine di 90 giorni dalla data della fine dei lavori o del collaudo.
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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