Casa in comproprietà con la madre: chi deve pagare l’Imu?

Casa in comproprietà con la madre: chi deve pagare l’Imu?

DOMANDA

Buongiorno,
mia madre ed io siamo comproprietarie della stessa abitazione. Io per il 25% e mia madre per il 75%. Per entrambe è l’abitazione principale. Come dobbiamo pagare l’Imu?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

relativamente alla casa in comproprietà, l’Imu si applica ai possessori di beni immobili, ad eccezione della prima casa, ovvero all’immobile destinato ad abitazione principale o assimilata, a meno che tale abitazione non appartenga alle categorie catastali A/1, A/8, A/9 di cui fanno parte i beni immobili di lusso.

Non devono pagare l’Imu, i possessori (cioè coloro che sono proprietari, usufruttuari, o che godono di un diritto reale) della sola “abitazione principale” e delle relative pertinenze, limitatamente ad un solo box o posto auto e ad una sola cantina o soffitta.

Per “abitazione principale” si deve intendere quella in cui il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, risiede, ritenendosi tale, salvo prova contraria, il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale.

Tornando al suo quesito se l’immobile costituisce l’abitazione principale per entrambe, (casa in comproprietà) l’Imu non è dovuta posto che nel diritto all’esenzione Imu è sufficiente provare la destinazione dell’immobile a residenza e dimora abituale propria e di sua figlia.

Cosa c’è da sapere sulla casa in comproprietà e pagamento Imu

Ricordiamo che l’Imu per l’abitazione principale non è dovuta. Sono assoggettate all’imposta esclusivamente le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (c.d. di lusso).

L’abitazione principale è definita come l’unità immobiliare in cui il soggetto passivo e i componenti del suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente.

Sono assoggettate al regime Imu dell’abitazione principale le pertinenze della stessa classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna di tali categorie, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

Sono assimilate per legge all’abitazione principale le seguenti categorie di abitazioni:

  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
  • i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
  • la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell’applicazione dell’imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
  • un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

A decorrere dall’anno 2020, non è più assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Ferme restando le sopra indicate ipotesi di assimilazione all’abitazione principale, che sono stabilite dalla legge e non possono essere in alcun modo modificate dal comune, quest’ultimo ha la facoltà di prevedere, con proprio atto regolamentare l’assimilazione ad abitazione principale dell’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

In caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata ad una sola di esse.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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