Detrazione spese scolastiche: frequenza, mensa e quali altre spese rientrano?

Detrazione spese scolastiche: frequenza, mensa e quali altre spese rientrano?

DOMANDA

Le spese scolastiche sono detraibili: mensa, dopo scuola o altre? Grazie e buon lavoro.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

ai sensi dell’ art. 15, comma 1, lett. e-bis), del TUIR sono detraibili le spese scolastiche sostenute per la frequenza di scuole dell’infanzia, (scuole materne), scuole primarie e scuole secondarie di primo grado (scuole elementari e medie), scuole secondarie di secondo grado (scuola superiore) siano esse statali sia paritarie private e degli enti locali.

Considerato che la normativa circoscrive l’agevolazione alle sole scuole del “sistema nazionale di istruzione”, le spese di istruzione diverse da quelle universitarie sostenute all’estero non sono agevolabili.

La detrazione del 19% da far valere ai Righi da E8 a E10 con il codice  “12” del modello 730 spetta per le tasse corrisposte a titolo di iscrizione e di frequenza e i contributi obbligatori.

Venendo al suo quesito, le confermiamo che fra le spese detraibili rientrano, in quanto connesse alla frequenza scolastica, anche i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica, quali:

  • le spese per la mensa scolastica e per i servizi scolastici integrativi quali l’assistenza al pasto e il pre e post scuola;
  • le spese per le gite scolastiche e per l’assicurazione della scuola;
  • le spese per il servizio di trasporto scolastico;
  • i contributi finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (ad esempio corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza).

Ricordiamo poi che la detrazione spese scolastiche non spetta per le spese relative all’acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado e non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-octies) del TUIR.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione spese scolastiche

La detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.

Il contribuente dimostra l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili” mediante prova cartacea della transazione/pagamento con ricevuta della carta di debito o credito, estratto conto, copia del bollettino postale o del MAV e dei pagamenti con PagoPA.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2024 (punti da 341 a 352) con il codice 12. Non possono essere indicate le spese sostenute nel 2023 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella CU 2024 (punti da 701 a 706) con il codice 12. La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

Al fine del riconoscimento della detrazione, il contribuente deve esibire e conservare le ricevute o quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti per le spese di istruzione diverse da quelle universitarie, nonché per la mensa scolastica, i servizi scolastici integrativi e il servizio di trasporto scolastico.

La ricevuta del bollettino postale o del bonifico bancario intestata soggetto destinatario del pagamento – sia esso la scuola, il comune o altro fornitore del servizio – deve riportare nella causale l’indicazione del servizio mensa, del servizio scolastico integrativo o del servizio di trasporto scolastico, la scuola di frequenza e il nome e cognome dell’alunno.

La spesa può essere documentata mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l’ammontare della spesa sostenuta nell’anno e i dati dell’alunno o studente e l’utilizzo di sistemi di pagamento “tracciabili”.

La tracciabilità dell’onere può anche essere attestata mediante l’annotazione in fattura, ricevuta fiscale o documento commerciale da parte del percettore delle somme che cede il bene o effettua la prestazione di servizio. L’attestazione e la relativa istanza sono esenti dall’imposta di bollo, purché indichino l’uso per il quale sono destinati. Non è possibile integrare il documento relativo alle spese sostenute per la mensa scolastica e per il servizio di trasporto scolastico con i dati mancanti relativi all’alunno o alla scuola (Circolare 06.05.2016 n. 18/E, risposta 2.1).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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