Bonus ristrutturazioni: posso usufruirne se stipulo un contratto di comodato d’uso?

Bonus ristrutturazioni: posso usufruirne se stipulo un contratto di comodato d’uso?

DOMANDA

Buongiorno, sono proprietaria di un immobile ove ho residenza. Sto per sottoscrivere un contratto di comodato in un altro appartamento, di proprietà della nonna di mio marito, dove andremo ad abitare a fine anno. Posso usufruire del bonus ristrutturazioni del 50%? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

relativamente al bonus ristrutturazioni, la detrazione spetta ai soggetti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi di ristrutturazione edilizia, a condizione che ne sostengano le relative spese. Come è stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2), tra i soggetti ammessi sono inclusi anche i “detentori” dell’immobile (locatari, comodatari).

La risposta alla sua domanda è quindi affermativa e per poter usufruire del bonus ristrutturazioni con aliquota al 50% (art.16-bis TUIR) è necessario che lei sostenga le relative spese e acquisisca anche la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori sottoscritta dalla proprietaria dell’immobile in virtù del contratto di comodato che ricordiamo, deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate già al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

Cosa c’è da sapere sul bonus ristrutturazioni

La detrazione spetta anche ai “detentori” dell’immobile a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un atto (contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato) regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente il predetto avvio.

La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal DPR n. 445 del 2000. Il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, invece, può essere acquisito in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori a condizione che sia formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della stessa detrazione.

Fino al 2011, essendo vigente l’obbligo di inviare la comunicazione al Centro operativo di Pescara, la data di inizio lavori era rilevata da tale comunicazione (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E). La mancanza di un titolo di detenzione dell’immobile, al momento dell’inizio dei lavori, risultante da un atto registrato preclude il diritto alla detrazione, anche se si provvede alla successiva regolarizzazione.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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