“Rottamazione-quater” cartelle esattoriali: come aderire entro il 30 aprile 2023

“Rottamazione-quater” cartelle esattoriali: come aderire entro il 30 aprile 2023

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata (“Rottamazione-quater”) dei carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

In questi sono inclusi quelli:

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del precedente piano di pagamento.

La “Rottamazione-quater” consente di estinguere il debito, senza sanzioni, interessi (anche di mora), somme aggiuntive e somme maturate, effettuando il pagamento delle somme:

  • affidate all’Agente della riscossione a titolo di capitale;
  • maturate a favore dell’Agente della riscossione a titolo di rimborso spese per procedure esecutive e per i diritti di notifica.

I debiti risultanti da carichi affidati all’Agente della riscossione da parte degli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (Casse o Enti previdenziali), rientrano nella definizione agevolata solo se l’ente ha provveduto ad adottare uno specifico provvedimento e lo ha trasmesso all’Agenzia delle Entrate Riscossione.

Per le multe stradali e le altre sanzioni amministrative, come per le precedenti rottamazioni, l’agevolazione riguarda soltanto gli interessi di mora e di rateizzazione, nonché le somme dovute a titolo di aggio, saranno invece dovute le somme relative al capitale e alle sanzioni.

È prevista la possibilità di pagare l’importo dovuto a titolo di Definizione agevolata:

  • in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
  • oppure, in un numero massimo di 18 rate consecutive (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024. La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di Definizione agevolata, le restanti rate invece saranno di pari importo. Il pagamento rateizzato prevede l’applicazione degli interessi al tasso del 2% annuo, a partire dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, dell’unica rata o di una delle rate in caso di pagamento dilazionato, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Per fruire della definizione, il soggetto interessato deve comunicare all’Agente della riscossione la volontà di avvalersi della definizione agevolata mediante una dichiarazione da presentare entro il 30 aprile 2023. Nella dichiarazione va indicato il numero di rate scelto e la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, con l’impegno a rinunciare a tali giudizi.

Il contribuente può presentare la domanda:

  • online sul sito pubblico compilando un apposito Form e allegando la documentazione richiesta: in questo caso il contribuente riceve una prima mail all’indirizzo indicato nel Form, con un link da convalidare entro 72 ore, pena l’annullamento della domanda presentata;
  • online nell’area riservata: in questo caso il contribuente riceve un’e-mail di presa in carico, con allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione, entro il 30 giugno 2023, comunica al contribuente l’accoglimento o il diniego della domanda.

In particolare, in caso di accoglimento, comunica quanto dovuto per la definizione e la scadenza dei pagamenti, a seconda della scelta del contribuente (unica soluzione o rateale), allegando i moduli di pagamento precompilati.

In caso di diniego, l’Agenzia riporta i motivi per i quali la domanda non è stata accolta.

Il pagamento può essere effettuato utilizzando una delle seguenti modalità alternative:

  • mediante domiciliazione sul c/c indicato dal debitore nella domanda di definizione;
  • mediante i moduli precompilati allegati alla comunicazione dell’Agente della riscossione;
  • presso lo sportello dell’Agente della riscossione.

 

Cosa c’è da sapere sulla “Rottamazione-quater”

I debiti relativi a singoli carichi affidati all’Agente della Riscossione nel periodo 2000 – 2015 di importo residuo, all’1 gennaio 2023, non superiore a € 1.000, sono automaticamente “stralciati” al 31 marzo 2023.

Lo stralcio riguarda i carichi:

  • delle Amministrazioni statali, Agenzie fiscali e degli Enti pubblici previdenziali;
  • degli altri Enti, diversi dai precedenti (ad esempio, Enti locali e Casse di previdenza professionali), a condizione che gli stessi non abbiano deliberato, entro il 31 gennaio 2023, di non aderire allo stralcio.

Se il carico oggetto di stralcio è compreso in una cartella per la quale il contribuente intende usufruire della “Rottamazione – quater”, l’Agenzia delle Entrate – riscossione ha chiarito, con una specifica FAQ, che gli importi da versare per tale definizione riportati nella comunicazione inviata al contribuente entro il 30 giugno 2023 “terranno già conto” dello stralcio dei carichi fino a € 1.000 effettuato entro il 31 marzo 2023.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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