Bonus ristrutturazione: in caso di incapienza fiscale si può trasferire la detrazione al coniuge?

Bonus ristrutturazione: in caso di incapienza fiscale si può trasferire la detrazione al coniuge?

Quesito della settimana: In caso di incapienza fiscale, è possibile trasferire la detrazione fiscale per ristrutturazione edilizia al coniuge?

DOMANDA


Nel 2014 io e mia moglie abbiamo acquistato un immobile al 50% che abbiamo ristrutturato e quindi usufruito del bonus ristrutturazione al 25%.
Oggi mia moglie, non lavorando più, è fiscalmente incapiente per ottenere i rimborsi.
Posso usufruirne io? Se sì, come?
Grazie

RISPOSTA


La detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche nel caso di acquisto di unità immobiliari ubicate in fabbricati sui quali sono stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia.

La detrazione spetta a condizione che:

    • l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito gli interventi;
    • siano stati effettuati interventi di restauro e risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia (non compete, quindi, se sono stati eseguiti interventi di semplice manutenzione ordinaria o straordinaria);
    • gli interventi realizzati riguardino l’intero fabbricato.

La detrazione spetta in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi di ristrutturazione (articolo 16-bis del Dpr 917/1986).

Sulla base di tale presupposto, può usufruire della detrazione anche il soggetto non indicato nella documentazione, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa sostenuta da quest’ultimo. L’annotazione sui documenti della percentuale di spesa sostenuta deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio e il comportamento dei contribuenti deve essere coerente con tale annotazione.

Tornando al Suo quesito, in virtù delle disposizioni sopra menzionate, non è possibile modificare, nei periodi d’imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1) in quanto -la ripartizione della spesa- deve essere stabilita già dal momento del pagamento dell’importo da detrarre e, una successiva modifica, potrebbe essere oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Cosa c’è da sapere

La detrazione è calcolata su un ammontare forfettario pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile, risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione, ed è riconosciuta agli acquirenti in relazione alla quota di proprietà dell’immobile (Circolare 13.05 .2011 n. 20, risposta 2.1/b). Il prezzo su cui calcolare la detrazione comprende anche l’IVA, trattandosi di un onere addebitato all’acquirente unitamente al corrispettivo (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.6).

La detrazione spetta all’acquirente o assegnatario nella misura del:

  •  50% per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2017;
  •  36% se il rogito è avvenuto dal 1° ottobre 2006 al 30 giugno 2007 o a partire dal 1° gennaio 2008 (Circolare 18.09.2013 n. 29, paragrafo 2.1).

Il limite massimo di spesa agevolabile, da ripartire tra gli acquirenti è pari a euro 96.000 per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 e ad euro 48.000 per quelle sostenute in precedenza.

L’agevolazione spetta per l’acquisto dell’immobile residenziale e, nel caso di atto unico di acquisto relativo ad appartamento e pertinenza, si potrà beneficiare della detrazione sul costo complessivo entro il limite di spesa stabilito (Circolare 10.6.2004 n. 24, risposta 1.3).

Il contribuente che acquista un’unità immobiliare all’interno di un edificio interamente ristrutturato dall’impresa di costruzione può beneficiare sia della detrazione del 50% dell’IVA sull’acquisto, sia della detrazione (sempre del 50%) spettante sul 25% del prezzo di acquisto dell’immobile, ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, del TUIR.

Tale ultima detrazione, tuttavia, non può essere applicata anche all’IVA per la quale il contribuente si sia avvalso della specifica detrazione (Circolare 18.05.2016 n. 20, paragrafo 10.2).

Per l’acquisto di unità immobiliari facenti parte di fabbricati interamente ristrutturati non è richiesto che il pagamento sia effettuato con bonifico bancario.

Per usufruire della detrazione il contribuente deve essere, invece, in possesso della seguente documentazione:

  •  atto di acquisto, assegnazione o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti il rispetto dei termini sopra indicati;
  • nel caso in cui l’atto di acquisto, di assegnazione o il preliminare non riportino la data di ultimazione dei lavori e/o che trattasi di immobile facente parte di un edificio interamente ristrutturato, deve essere esibita da parte del contribuente una dichiarazione rilasciata dall’impresa di costruzione o dalla cooperativa edilizia che attesti le condizioni sopracitate.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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