Detrazioni Irpef per ristrutturazione: quando gli eredi del defunto possono usufruirne

Detrazioni Irpef per ristrutturazione: quando gli eredi del defunto possono usufruirne

DOMANDA

Mia madre è deceduta il 25 dicembre del 2020. In vita usufruiva delle detrazioni per la ristrutturazione dell’abitazione. Uniche eredi siamo io e mia sorella. Mi dicono che, mentre mia sorella (lavoratrice dipendente e soggetto IRPEF) può usufruire, pro quota, delle detrazioni predette, io (coniugata) ma casalinga non posso farlo perché non pago l’IRPEF. La quota delle detrazioni a me spettante andrebbe persa. È corretto?

 

RISPOSTA

Gentile Lettrice,

la detrazione Irpef per ristrutturazione si trasmette per le quote non detratte dal defunto, esclusivamente agli eredi che conservano la materiale e diretta detenzione del bene.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate nei vari ha chiarito che la “detenzione materiale e diretta dell’immobile” sussiste qualora l’erede abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso quando lo desideri, a prescindere dalla circostanza che il medesimo immobile sia adibito a propria abitazione principale.

Trattandosi di una detrazione delle imposte sul reddito per le persone fisiche, Le confermiamo che la detrazione Irpef è riconosciuta solo a condizione di capienza di imposta.  Nel suo caso se nell’anno di imposta, non esiste un importo di Irpef dovuta almeno pari all’imposta detraibile per i lavori di ristrutturazione dell’abitazione (quota parte di competenza dell’anno), la parte eccedente viene persa e non può essere portata come credito nell’anno successivo come avviene invece per i “crediti di imposta”.

Cosa c’è da sapere sulla detrazione Irpef per ristrutturazione:

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione Irpef si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile.

In sostanza, la spetta a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.1). In base al criterio generale secondo il quale per determinare chi può usufruire della detrazione relativa ad un anno occorre individuare il soggetto che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno.

All’erede si trasferisce la quota di detrazione relativa all’anno del decesso anche nell’ipotesi in cui il decesso avvenga nello stesso anno di sostenimento della spesa.

Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (Circolare 05.03.2003 n. 15/E, paragrafo 2).

A questo riguardo, precisiamo che:

  • se l’immobile è locato, non spetta la detrazione in quanto l’erede proprietario non ne può disporre;
  • se l’immobile è a disposizione, la detrazione spetta in parti uguali agli eredi;
  • se vi sono più eredi, qualora uno solo di essi abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più gli altri la disponibilità;
  • se il coniuge superstite, titolare del solo diritto di abitazione, rinuncia all’eredità, lo stesso non può fruire delle residue quote di detrazione, venendo meno la condizione di erede. In tal caso, neppure gli altri eredi (figli) potranno beneficiare della detrazione se non convivono con il coniuge superstite in quanto non hanno la detenzione materiale del bene.

La condizione della detenzione materiale e diretta del bene deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale il contribuente intenda fruire delle residue rate di detrazione.

L’erede non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente, quando questo sia concesso in comodato o in locazione. Al termine del contratto di locazione o di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza.

La detenzione materiale e diretta dell’immobile oggetto degli interventi deve sussistere per l’intera durata del periodo d’imposta di riferimento. Nei casi in cui l’immobile in eredità sia locato o concesso in comodato anche solo per una parte dell’anno, l’erede non potrà fruire della quota di detrazione riferita a tale annualità.

In caso di vendita o di donazione da parte dell’erede che ha la detenzione materiale e diretta del bene, le quote della detrazione non fruite da questi non si trasferiscono all’acquirente/donatario neanche nell’ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nello stesso anno di accettazione dell’eredità.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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