Detrazione spese di ristrutturazione: può beneficiarne il familiare del nudo proprietario se l’immobile è concesso in usufrutto a terzi?
- 28 Maggio 2024
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Modello 730
DOMANDA
Buongiorno, mia moglie è nuda proprietaria del nostro immobile, con la madre usufruttuaria. Posso io in quanto coniuge convivente della nuda proprietaria ma non convivente con la suocera che è usufruttuaria, effettuare le detrazioni del 50% per delle opere di ristrutturazione?
RISPOSTA
Gentile lettore,
hanno diritto a fruire della detrazione per spese di ristrutturazione (art.16-bis TUIR) oltre al proprietario, anche il nudo proprietario e il titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (uso, usufrutto, abitazione). In caso di comproprietà, di contitolarità del diritto reale o di coesistenza di più diritti reali, ciascun comproprietario o contitolare, indipendentemente dalla percentuale di possesso, ha diritto a calcolare la detrazione in relazione alle spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione spetta anche al “familiare convivente” del possessore, per i costi da questi effettivamente sostenuti e riferibili ai lavori edilizi agevolati ed effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza con il possessore dell’immobile, indipendentemente dall’ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.
Venendo alla sua domanda, se l’immobile è stato concesso in usufrutto a terzi (a sua suocera), per lei non può ritenersi soddisfatto il requisito della convivenza con il nudo proprietario (sua moglie).
In tal caso, infatti, non è rinvenibile la circostanza che l’immobile risulti a disposizione del suo nucleo familiare, bensì, dell’usufruttuaria. Conseguentemente, in assenza di un titolo idoneo sull’immobile, non può spettarle alcuna detrazione. Nel presupposto che sia la nuda proprietaria che l’usufruttuaria hanno diritto al bonus ristrutturazioni sull’immobile oggetto dei lavori, la detrazione può essere calcolata, nel rispetto di tutte le altre condizioni e dei limiti previsti, sulla base delle spese da ciascuna sostenute e rimaste a carico (circolare 57/E del 1998).
Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione
Possono fruire della detrazione per spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche, residenti o meno nel territorio dello Stato (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2).
La detrazione spetta a condizione che i soggetti possiedano o detengano, sulla base di un titolo idoneo, gli immobili oggetto degli interventi e ne sostengano le relative spese.
Il possesso di un titolo idoneo nonché la disponibilità dell’immobile richiesti al momento del sostenimento delle spese che danno diritto alla detrazione, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione stessa. I soggetti legittimati sono:
- proprietari o nudi proprietari;
- titolari di un diritto reale di godimento quale usufrutto, uso, abitazione o superficie;
- soci di cooperative a proprietà divisa e indivisa;
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o beni merce (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.3);
- soggetti indicati nell’art. 5 del TUIR, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali;
- detentori (locatari, comodatari) dell’immobile (Circolare 24.02.1998 n. 57, paragrafo 2);
- coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge (Circolare 09.05.2013 n. 13/E, risposta 1.2);
- conviventi di fatto di cui all’art. 1, commi 36 e 37, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. legge Cirinnà);
- futuro acquirente;
- la detrazione spetta anche al “familiare convivente” del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (Circolare 11.05.1998 n. 121, paragrafo 2.1).
Lo status di convivenza deve verificarsi già al momento in cui si attiva la procedura ovvero, come sopra detto per i detentori, alla data di inizio dei lavori (Risoluzione 06.05.2002 n. 136/E) e sussistere al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il già menzionato avvio.
La detrazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dalla ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.
Non compete quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia) o di terzi.
Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.10, e Circolare 12.06.2002 n. 50/E, risposta 5.1).
Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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