Bonus mobili: qual è il limite di spesa detraibile se i lavori sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto?

Bonus mobili: qual è il limite di spesa detraibile se i lavori sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto?

DOMANDA

Buongiorno, ho iniziato lavori di ristrutturazione a settembre del 2022 con Cila, quest’ultima è stata chiusa per fine lavori ad aprile del 2023. Per il 2022 ho portato in detrazione 4000,00 euro per il Bonus mobili, vorrei sapere se nonostante la fine lavori già dichiarata nel 2023 posso portare in detrazione la rimanenza che se non erro dovrebbe essere di altri 4000,00 euro? Grazie e complimenti per il vostro servizio.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in linea generale ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione, pari al 50% delle spese sostenute, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di interventi di recupero edilizio (c.d. Bonus mobili).

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 30/2020, il Bonus mobili spetta anche ai contribuenti che usufruiscono del Sismabonus, per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico, nonché, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020.

L’agevolazione è stata prorogata dalla Legge di Bilancio 2022 per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.

Per ottenere il Bonus mobili è necessario che la data dell’inizio dei lavori preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di recupero del patrimonio edilizio siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile.

La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria.

Per le spese sostenute nell’anno 2023 per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, il beneficio spetta a condizione che l’acquisto sia stato effettuato in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per l’anno 2022, 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024 riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo.

Se gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono stati effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, o sono iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è usufruito della detrazione.

Venendo al suo quesito, se lei ha iniziato un intervento edilizio nel 2022 ed ha acquistato nello stesso anno mobili per 4.000 euro, per i quali è già stata richiesta la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti effettuati nel 2023 potrà usufruire di un’ulteriore detrazione calcolata sull’importo massimo di 4.000 euro (8.000 -4.000), non rilevando la data di chiusura dei lavori. Per gli acquisti del 2023 non spetterà alcuna detrazione, invece, se nel 2022 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 8.000 euro.

 

Cosa c’è da sapere sul Bonus mobili

Per fruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti devono eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali. In questo caso, non è necessario utilizzare il modello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste SPA per le spese di ristrutturazione edilizia (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

È consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito, ma non tramite assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare 31.03.2016 n. 7/E, paragrafo 2.4).

La detrazione (bonus mobili) è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.

A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:

  • nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
  • nel caso di pagamento con carte di credito e debito, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
  • nel caso di pagamento tramite finanziamento, nell’anno di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare 21.05.2014 n. 11/E, risposta 4.4).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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