Detrazione fiscale spese sanitarie: posso detrarre nel 730 quelle rimborsate dall’assicurazione?

Detrazione fiscale spese sanitarie: posso detrarre nel 730 quelle rimborsate dall’assicurazione?

DOMANDA

Buongiorno, mi trovo con l’annuale dubbio sulla detrazione fiscale spese sanitarie 730. Sono vedova di dirigente ex INPDAI, ho l’assicurazione sanitaria FASI (premio non detraibile). Quest’anno ho varie fatture mediche saldate in toto o parzialmente dall’Assicurazione. Quanto posso portare in detrazione di tali fatture? Ringrazio molto per l’attenzione.

 

RISPOSTA

Gentile Lettrice,

in generale, qualsiasi spesa sostenuta dal contribuente, per poter essere considerata detraibile o deducibile ai fini IRPEF, deve essere effettivamente rimasta a carico dello stesso.

Quindi la regola generale da stabilire è che le spese oggetto di rimborso, non possono essere considerate oneri deducibili o detraibili, per il contribuente.

Anche per le spese sanitarie, per poter esercitare il diritto alla detrazione, è necessario che le stesse siano state effettivamente sostenute e quindi rimaste a carico del contribuente. Si considerano rimaste a carico anche le spese sanitarie rimborsate qualora i contributi e premi versati non abbiano determinato alcun beneficio fiscale in termini di detrazione d’imposta o di esclusione dal reddito.

Ciò premesso, una particolare casistica che riguarda il rimborso delle spese sanitarie è quella che riguarda il FASI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa alle prestazioni del servizio sanitario nazionale). Sul punto l’Agenzia delle Entrate si è espressa con le Risoluzioni n. 114/E del 2003, n. 78/E del 2004, n. 167/E del 2005 e la Circolare n. 24/E del 2004.

Con questi documenti di prassi è stata definitivamente chiarita la possibilità di portare in detrazione le spese sanitarie rimborsate dal Fondo.

Per i dirigenti in servizio, iscritti al FASI, trova applicazione la disciplina di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei contributi versati fino alla soglia di € 3.615,20.

Pertanto, l’eventuale rimborso lascia il diritto alla detrazione soltanto in proporzione alla quota dei premi che hanno formato reddito, ovvero quelli superiori alla soglia.

Per i dirigenti in pensione, iscritti al FASI, indipendentemente dall’entità del rimborso la detrazione fiscale delle spese sanitarie resta sempre piena.

Questo, in quanto non può trovare in nessun caso applicazione la disciplina della concorrenza al reddito dei premi versati.

Infatti, i premi versati al fondo del FASI per i dirigenti in pensione non sono mai individuali, ma sempre collettivi, e per questo non permettono di applicare la norma di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a) del TUIR, confluendo appieno nel reddito di pensione.

Trattandosi quindi di contributi non dedotti dal reddito, per i dirigenti in pensione le spese mediche rimborsate dal FASI sono sempre ed interamente detraibili.

In sintesi, venendo al suo quesito, qualora il FASI, per effetto dei contributi versati, abbia rimborsato al dirigente in pensione le spese mediche sostenute dal familiare anche non a carico, dette spese sono detraibili/deducibili da parte dello stesso familiare che le ha sostenute (Circolare 23.04.2010 n. 21/E, risposta 4.8).

 

Detrazione fiscale spese sanitarie: cosa c’è da sapere

Le principali novità del Modello 730/2022 sono le seguenti:

  • riduzione della pressione fiscale del lavoratore dipendente: dall’anno d’imposta 2021 l’importo annuale del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro;
  • comparto sicurezza: è stato innalzato a 609,50 euro l’importo della detrazione spettante agli appartenenti al comparto sicurezza;
  • Superbonus: dall’anno d’imposta 2021, per le spese per l’abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi Sismabonus e Ecobonus, è possibile fruire dell’aliquota maggiorata del 110%;
  • colonnine di ricarica: per gli interventi di installazione delle colonnine di ricarica iniziati nel 2021 sono previsti dei nuovi limiti di spesa;
  • recupero del patrimonio edilizio: è possibile fruire della detrazione prevista per il recupero del patrimonio edilizio anche per le spese di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione;
  • Bonus mobili: è innalzato a 16.000 euro il limite massimo delle spese per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
  • spese veterinarie: è stato innalzato a 550 euro il limite massimo delle spese veterinarie per cui è possibile fruire della relativa detrazione;
  • spese per i conservatori: è possibile fruire della detrazione del 19% per le spese sostenute per l’iscrizione dei ragazzi ai conservatori, agli AFAM, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti da una pubblica amministrazione, per lo studio e la pratica della musica. Si può fruire della detrazione, fino ad un importo non superiore per ciascun ragazzo a 1.000 euro, solo se il reddito complessivo non supera i 36.000 euro;
  • depuratori: è possibile fruire in dichiarazione del credito d’imposta per i depuratori acqua e riduzione consumo di contenitori in plastica;
  • credito d’imposta prima casa under 36: è possibile la fruizione in dichiarazione del credito d’imposta maturato dagli under 36 con ISEE non superiore a 40.000 euro per l’acquisto della prima casa assoggettato ad IVA;
  • locazioni brevi: dall’anno 2021 il regime delle locazioni brevi è applicabile solo ai contribuenti che destinano a locazione non più di 4 immobili.

 

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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