Figlia con disabilità e dottorato di ricerca: può essere fiscalmente a carico anche dopo i 30 anni?
- 27 Maggio 2026
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, vorrei sapere se mia figlia con più di 30 anni che svolge un dottorato di ricerca può essere considerata a carico. Ha un’invalidità riconosciuta del 66% e nel verbale viene riconosciuto grado invalidità “Portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, L.5.2.1992, n.104”. Grazie e buona serata.
RISPOSTA
Gentile lettrice,
ai fini delle detrazioni per carichi di famiglia, a decorrere dal 2025, la detrazioni per figli a carico spettano, in linea generale, per i figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per i figli con disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, senza applicazione del limite anagrafico.
Venendo al suo quesito, la circostanza che sua figlia con disabilità abbia più di 30 anni non esclude la possibilità di considerarla fiscalmente a carico, qualora ricorrano le condizioni previste dall’art. 12 del TUIR.
Inoltre, il verbale che riconosce la condizione di “portatore di handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 104/1992” appare idoneo a integrare il requisito della disabilità richiesto dalla norma. Non rileva, invece, in modo autonomo, la sola percentuale di invalidità civile del 66%, poiché l’art. 12 del TUIR fa espresso riferimento alla disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992.
Quanto al dottorato di ricerca, occorre verificare la natura fiscale delle somme eventualmente percepite. Se la borsa di dottorato è fiscalmente esente (L. n. 398/1989), la stessa non concorre alla formazione del reddito complessivo e, quindi, non rileva ai fini del predetto limite. Diversamente, se dalla Certificazione Unica o dalla documentazione rilasciata dall’Università o dall’ente erogatore emergono importi imponibili, tali somme devono essere computate nella verifica del limite reddituale previsto dall’art. 12 del TUIR.
Pertanto, sua figlia ultratrentenne potrà essere considerata fiscalmente a carico solo se risultano congiuntamente verificati il possesso della certificazione di disabilità accertata ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104/1992 e il mancato superamento del limite reddituale di euro 2.840,51, tenendo conto degli eventuali redditi imponibili posseduti nell’anno d’imposta.
Cosa c’è da sapere sulle detrazioni per figlia con disabilità
Ai fini della verifica del limite reddituale previsto dall’art. 12 del TUIR per essere considerati fiscalmente a carico, non rileva la sola circostanza che il figlio svolga un dottorato di ricerca, ma occorre verificare la natura fiscale delle somme eventualmente percepite.
In linea generale, le borse di studio costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del TUIR, salvo che una specifica disposizione normativa ne preveda l’esenzione.
Le istruzioni alla dichiarazione dei redditi distinguono, infatti, le borse imponibili da quelle esenti.
In merito alle detrazioni per figli a carico ricordiamo che tra le borse di studio esenti rientrano, tra le altre:
- le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base al decreto legislativo n. 68 del 29 marzo 2012, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
- le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria e dalla provincia autonoma di Bolzano, in base alla L. 30 novembre 1989, n. 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all’estero;
- le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell’ambito del programma “Socrates” istituito con decisione n. 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione n. 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall’Università, a condizione che l’importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
- le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, n. 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
- borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest’ultimi (legge 23 novembre 1998, n. 407);
- le borse di studio nazionali per il merito e per la mobilità erogate dalla Fondazione Articolo 34 (art. 1, comma 285, legge 11 dicembre 2016, n. 232);
- per l’intera durata del programma «Erasmus +», le borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, e dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013.
In sede di assistenza fiscale, modello 730/2026, è quindi necessario esibire al CAF la Certificazione Unica e/o la documentazione rilasciata dall’Università o dall’ente erogatore, al fine di distinguere le somme imponibili da quelle eventualmente esenti.
©️Photo Credit: fizkes
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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