Bonus per installazione di un impianto di allarme: ho diritto alla detrazione anche se ho effettuato il bonifico ordinario e non quello “parlante”?
- 25 Settembre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale

DOMANDA
Buongiorno, ho installato un impianto di allarme nel 2024, ma ho fatto un bonifico ordinario non parlante per pagarla. Ora chi sta facendo dichiarazione redditi, il commercialista, mi dice che il bonifico doveva essere parlante. Il fornitore mi restituisce la somma per ripetere il bonifico, ma oggi, cioè nel 2025. Se la fattura 2024, pagata nel 2024 con bonifico ordinario è ripagata con bonifico parlante nel 2025, mi spetta la detrazione? E in base a quali norme, quelle bonus 2024 o quelle bonus 2025? Ci sono altri modi per non perdere bonus sicurezza nel 2024?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
per usufruire della detrazione fiscale prevista per l’installazione di un impianto di allarme (intervento compreso tra le opere di ristrutturazione edilizia), il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino: la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Nel caso di un bonifico ordinario non parlante, la detrazione potrebbe essere compromessa. Tuttavia, la detrazione non potrà essere disconosciuta qualora abbia già provveduto alla ripetizione del pagamento alla ditta beneficiaria con un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati, in maniera corretta, i dati richiesti (Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 55/E del 7.6.2012).
Venendo al suo quesito, ai fini fiscali, fa fede la data del pagamento non quella della fattura o dell’esecuzione dei lavori. Secondo il cosiddetto principio di cassa, confermato anche nella Circolare n. 24/E del 2020 e nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, la spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene effettuato il bonifico parlante.
Pertanto, se il bonifico parlante è stato effettuato nel 2025, la spesa potrà essere portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi 2026, relativa all’anno d’imposta 2025. La detrazione seguirà le regole e le percentuali in vigore, ovvero, 50% di detrazione per interventi eseguiti su abitazione principale, fino a un massimo di 96.000 euro di spesa; 36% di detrazione per lavori effettuati su altre unità abitative (come seconde case), con un tetto massimo di 48.000 euro di spesa.
In entrambi i casi, il beneficio fiscale verrà ripartito in 10 quote annuali di pari importo.
Cosa c’è da sapere sul bonus per l’installazione di un impianto di allarme
Per usufruire del bonus per l’installazione di un impianto di allarme, che rientra negli interventi di ristrutturazione edilizia, è necessario che il pagamento venga effettuato tramite bonifico bancario o postale “parlante”, dal quale risultino:
- la causale del versamento;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Su tali pagamenti è operata una ritenuta dell’11% a partire dall’1.3.2024 (in precedenza era dell’8%) a titolo d’acconto d’imposta.
Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24/E, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato on line (Risoluzione 07.08.2008 n. 353/E).
Se è stato effettuato un bonifico ordinario non parlante, esistono due possibilità per non perdere la detrazione:
- ripetizione del bonifico: la detrazione non sarà disconosciuta qualora si proceda alla ripetizione del pagamento con un nuovo bonifico bancario/postale nel quale siano riportati correttamente i dati richiesti;
- dichiarazione sostitutiva: se non è possibile ripetere il bonifico, la detrazione potrebbe essere riconosciuta qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito. Tale documentazione deve essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione rivolgendosi al professionista abilitato o al CAF in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o su richiesta, agli uffici dell’Amministrazione finanziaria (Circolare 18.11.2016 n. 43/E).
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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