Esenzione IMU: se mia madre ha trasferito la residenza in una RSA ma il Comune non ha deliberato l’assimilazione ad abitazione principale, può godere dell’esenzione IMU?
- 29 Dicembre 2025
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categoria: Quesito fiscale
DOMANDA
Buongiorno, mia madre risiedeva con me e ha l’usufrutto sulla mia casa e non pagava IMU essendo prima casa. Adesso ha la residenza in una RSA dello stesso comune, deve pagare IMU?
RISPOSTA
Gentile lettrice,
i Comuni possono discrezionalmente escludere dal pagamento dell’IMU l’immobile di chi è ospite di una struttura residenziale, come le RSA, riconoscendo l’esenzione prevista per la prima casa.
Nei casi espressamente previsti, non è necessario che la RSA si trovi nello stesso Comune dell’immobile, ma il soggetto (anziano o disabile) deve aver trasferito la residenza presso la struttura sanitaria.
Venendo al suo quesito, poiché l’applicazione di tale esenzione è una facoltà discrezionale e non un obbligo di legge, è fondamentale consultare la delibera e il regolamento IMU adottati dal Comune dove è ubicato l’immobile, per accertarsi che l’assimilazione all’abitazione principale, in caso di ricovero in una RSA, risulti effettivamente prevista.
Pertanto, se sua madre (usufruttuaria) ha trasferito la residenza in una RSA ma il Comune non ha deliberato l’assimilazione ad abitazione principale, l’immobile non gode dell’esenzione IMU. Tuttavia, lei (in qualità di nuda proprietaria) non diventa soggetto passivo IMU, perché non detiene il diritto di godimento e fintanto persiste l’usufrutto l’IMU resterà dovuta da sua madre.
In conclusione, vista la facoltà discrezionale degli enti locali è sempre necessario contattare l’Ufficio Tributi del Comune di riferimento o consultare il sito web comunale per prendere visione del Regolamento IMU e delle aliquote deliberate, per verificare le specifiche condizioni e agevolazioni applicabili alla propria situazione immobiliare.
Cosa c’è da sapere sull’esenzione IMU
In aggiunta alle fattispecie di assimilazione all’abitazione principale definite inderogabilmente dalla normativa statale (L. 160/2019), i Comuni hanno la facoltà regolamentare di equiparare a “prima casa” l’immobile posseduto da soggetti anziani o diversamente abili che abbiano stabilito la propria residenza stabile presso istituti di ricovero o di cura. Nel caso di più unità immobiliari, l’assimilazione può essere applicata a una sola di esse.
Si ricorda che il Comune ha la sola facoltà di introdurre o meno l’assimilazione per gli immobili posseduti da anziani o disabili e non può, qualora decida di applicarla, introdurre requisiti aggiuntivi.
Pertanto, per gli anziani o i disabili residenti in istituti di ricovero, come le RSA, l’IMU sull’abitazione di proprietà può essere gestita in modi differenti, a seconda delle scelte deliberate dal Comune:
- assimilazione all’abitazione principale:
se il Comune ha deliberato l’assimilazione, l’immobile viene considerato abitazione principale e può beneficiare dell’esenzione IMU (fatta eccezione per le categorie catastali A/1, A/8 e A/9). L’agevolazione si applica solo se l’unità immobiliare non risulta locata a terzi. - non assimilazione:
se il Comune non ha previsto l’assimilazione, l’immobile è soggetto all’aliquota ordinaria IMU senza diritto a detrazioni.
Al fine di beneficiare delle agevolazioni previste dai regolamenti comunali, soggetti ad approvazione entro il termine del 28 ottobre, è possibile a consultare:
- Il portale web istituzionale del Comune di residenza.
- Il link diretto alla banca dati ufficiale del Dipartimento delle Finanze (MEF).
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
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