730/2019: detrazione spese assistenza sanitaria integrativa
- 29 Aprile 2019
- Posted by: 50&PiùCAF
- Categories: Fisco, Modello 730, Quesito fiscale
Quesito della settimana: 730/2019: se l’assistenza sanitaria integrativa rimborsa solo in parte le spese sostenute, la differenza si può detrarre?
DOMANDA
Ho un’assistenza sanitaria integrativa (a cui pago 2€ al mese) che mi rimborsa alcune prestazioni sanitarie, tra cui la spesa per gli occhiali. In questo caso ho diritto al rimborso di una piccola parte (90 €).
Vorrei sapere se posso detrarre, sul 730, la parte restante della spesa totale per gli occhiali (speso 1400€ – rimborso 90€ = detrazione 1.310 € ?).
Grazie
RISPOSTA
In generale, non possono essere indicate nel mod. 730 le spese sanitarie sostenute nel 2018 che nello stesso anno sono state rimborsate, come ad esempio:
- le spese risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della CU 2019 o dal codice 13 al rigo E26 del Mod. 730/2019;
- le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi versati a fondi sanitari integrativi del servizio sanitario nazionale (istituiti o adeguati ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 20 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni) per i quali è prevista la deduzione dal reddito complessivo ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e – ter) del Tuir. La presenza di questi contributi è segnalata punto 431 e nei punti 433, 435 o 437 della CU 2019 con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434 o 436 o dal codice 6 al rigo E26 del Mod. 730/2019.
Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2019.
Nel Suo caso specifico, verificando comunque i limiti sopra indicati, Le confermiamo che, a fronte di un rimborso di spesa di € 90,00, può portare in detrazione la differenza non rimborsata.
Cosa c’è da sapere
Gli importi indicati al punto 441 della CU 2019 o nei punti 431 e 433, 435 o 437 della CU non debbono mai essere indicati nel mod. 730, perché altrimenti – essendo già stati dedotti dal reddito di lavoro certificato nella CU – sarebbero dedotti due volte.
Possono, invece, essere indicate nel Mod. 730 le spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:
- le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento;
- le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della CU 2019.
Se i contributi sono versati da un pensionato si devono fare alcune precisazioni. Al riguardo, i contributi versati dai soggetti in pensione – in genere – non sono mai dedotti dal reddito di pensione, ma vengono versati dall’iscritto direttamente alla Cassa sanitaria. A volte, poi, l’ex datore di lavoro continua a versare alla Cassa una contribuzione riferita all’ex dipendente.
A tale proposito è importante richiamare la Risoluzione 23.05.2003 n. 114/E, con la quale è stata prevista la deducibilità dei contributi versati dai pensionati a Casse di assistenza sanitaria istituite da appositi accordi collettivi le quali prevedono la possibilità per gli ex lavoratori, che a tali Casse hanno aderito durante il rapporto di lavoro, di rimanervi iscritti anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro, continuando a corrispondere in proprio il contributo previsto.
La deduzione complessiva – comprensiva dei contributi versati dall’ex datore di lavoro – non può eccedere il limite di euro 3.615,20.
Pertanto, “il Fondo deve … certificare, per ciascun periodo d’imposta, l’ammontare di contributi complessivamente percepiti per ciascun pensionato iscritto (e pertanto sia se versati dall’ex datore di lavoro che dal pensionato stesso) al fine di consentire al contribuente di verificare, entro quale limite la quota di contributi da lui versati, possa essere dedotta, secondo il principio di cassa, in sede di dichiarazione dei redditi” (Ris. 114/E cit.).
La Risoluzione 11.07.2008 n. 293/E ha ammesso la deducibilità anche nel caso in cui non sia previsto alcun onere a carico dell’ex datore di lavoro.
Conseguentemente, poiché i contributi versati risultano deducibili, il pensionato non può fruire della detrazione o deduzione fiscale, per la parte di spese che vengono rimborsate, fatto salvo quanto previsto nel caso in cui i contributi versati siano superiori ad euro 3.615, 20.
Nella risoluzione 107/E del 2014, l’Agenzia ribadisce che la deducibilità dei contributi versati ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale – prevista dall’art.10, comma 1, lettera e – ter) del Tuir – riguarda tutti i contribuenti, mentre la deducibilità (o meglio la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente o pensione) dei contributi versati a enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale – di cui all’articolo 51, comma 2, lett. a) del D.P.R. n. 917/1986 – riguarda solo i titolari di reddito di lavoro dipendente o pensione (v. ris. n. 114/E cit.).
Si precisa che la deduzione in sede di dichiarazione dei redditi riguarda solamente i contributi versati direttamente dall’iscritto, in genere pensionato, come risultanti da idonea attestazione rilasciata dal Fondo o dalla Cassa che, nei casi dubbi (come, ad esempio, in caso di pensionamento in corso d’anno o di versamenti aggiuntivi rispetto a quelli risultanti dalla CU rilasciata dal datore di lavoro), deve anche essere corredata dalla relativa documentazione comprovante l’effettivo versamento da parte dell’iscritto (ricevuta di bonifico bancario o postale, bollettino di versamento, copia assegno intestato al Fondo o alla Cassa, ecc.).
Infatti, per i dipendenti in servizio, il versamento del contributo alla Cassa avviene solitamente mediante corrispondente trattenuta da parte del datore di lavoro che provvede a riconoscere la relativa deduzione fiscale compilando il punto 441 della CU 2019. Viceversa, il versamento al Fondo integrativo avviene di solito direttamente, ossia senza il tramite del datore di lavoro (nel caso – in verità piuttosto raro – di trattenuta sullo stipendio dovrebbe essere compilato il punto 431 e i punti 433, 435 o 437 della CU con specifica evidenza del codice 6 nel punto 432, 434 o 436).
Gli esperti di 50&PiùCaaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.
Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.
Il QUESITO della settimana
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