Dichiarazione precompilata: i rimborsi da fondi e casse sanitarie sono soggetti a tassazione separata?

Dichiarazione precompilata: i rimborsi da fondi e casse sanitarie sono soggetti a tassazione separata?

DOMANDA

Buongiorno, vorrei sapere se i rimborsi di spese mediche da parte di fondi sanitari aziendali riferiti ad anni precedenti è corretto che risultino come “altri redditi” nella dichiarazione precompilata e, quindi, soggetti a tassazione separata? Grazie

 

RISPOSTA

Gentile Lettrice,

le confermiamo che nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti, tra le varie voci, anche i rimborsi relativi alle spese sanitarie comunicati da enti e casse con finalità assistenziali.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che tutte le somme conseguite nel 2021 a titolo di rimborso di spese sanitarie che Lei avesse già detratto nelle dichiarazioni dei redditi relative ad anni precedenti, sono assoggettate a “tassazione separata” e dovranno essere confermate al rigo D7 del modello 730/2022 (o Modello Redditi Persone fisiche – Quadro RM).

Tuttavia, Le rammentiamo che è consentita la possibilità di fruire nella dichiarazione annuale dei redditi, della detrazione delle spese sanitarie, al netto dell’eventuale rimborso da conseguirsi a fronte del loro sostenimento (n.b. laddove già conosciuto), evitando così, in caso di spesa detratta al lordo del rimborso stesso, di vedersi imputato il suo ammontare nella dichiarazione precompilata negli anni successivi per il suo assoggettamento alla tassazione separata.

Solo in questo caso, qualora la dichiarazione precompilata dell’Agenzia delle Entrate risultasse comunque comprensiva dell’importo rimborsato, quest’ultimo potrà essere eliminato dalla dichiarazione precompilata.

Cosa c’è da sapere sulla dichiarazione precompilata 

Nella dichiarazione precompilata 2022 sono presenti:

  • i dati della Certificazione unica (Cu), consegnata dal datore di lavoro o ente pensionistico, nella quale sono indicati il reddito di lavoro dipendente o di pensione, le ritenute Irpef e le addizionali regionale e comunale, i compensi di lavoro autonomo occasionale, i premi di risultato, i rimborsi di oneri erogati dal datore di lavoro e i dati dei familiari a carico;
  • i compensi di lavoro autonomo occasionale indicati nella Certificazione unica – sezione Lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
  • i compensi corrisposti per l’attività libero professionale intramuraria svolta dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale certificati e indicati nella Certificazione unica;
  • i dati sulle locazioni brevi (corrispettivi e ritenute) contenuti nella Certificazione unica – Locazioni brevi, inviata dagli intermediari immobiliari.
    Il corrispettivo comunicato costituisce reddito fondiario per il proprietario dell’immobile o per il titolare di altro diritto reale oppure reddito diverso per il sublocatore o il comodatario. Dal 2021 il regime fiscale delle locazioni brevi è riconosciuto solo in caso di destinazione alla locazione breve di non più di quattro appartamenti per ciascun periodo d’imposta.
    Se vengono locati più di quattro immobili, l’attività di locazione breve, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale e non può essere utilizzato il modello 730 ma deve essere presentato il modello Redditi Persone fisiche;
  • gli interessi passivi sui mutui, i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni, i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi e i contributi previdenziali (comunicati da banche, assicurazioni ed enti previdenziali);
  • i contributi deducibili e/o detraibili versati a enti o casse con finalità assistenziali o a società di mutuo soccorso;
  • i contributi versati per i lavoratori domestici (compresi i contributi previdenziali versati all’Inps tramite lo strumento del “Libretto di famiglia”);
  • le somme restituite nell’anno d’imposta dal contribuente all’Inps, ma assoggettate a tassazione, anche separata, in anni precedenti;
  • le somme rimborsate nell’anno d’imposta dall’Inps relative a oneri deducibili sostenuti dal contribuente in anni precedenti;
  • le spese sanitarie e i relativi rimborsi comunicati da medici, farmacie, strutture sanitarie accreditate per l’erogazione dei servizi sanitari, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate, parafarmacie, ottici, psicologi, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari di radiologia medica, iscritti agli elenchi speciali a esaurimento istituiti con il decreto del Ministro della Salute del 9 agosto 2019, e da enti e casse con finalità assistenziali per quanto riguarda i rimborsi;
  • le spese veterinarie e i relativi rimborsi (comunicati da farmacie, parafarmacie e veterinari);
  • le spese universitarie e i relativi rimborsi, le spese funebri e i contributi versati alla previdenza complementare (comunicati, rispettivamente, da università e da enti che erogano rimborsi delle spese universitarie, da soggetti che esercitano attività di pompe funebri e da enti previdenziali);
  • le spese per la frequenza degli asili nido e relativi rimborsi (comunicate dagli asili nido pubblici e privati e dagli atri soggetti che ricevono le rette e/o che erogano i relativi rimborsi);
  • le spese scolastiche e le erogazioni liberali agli istituti scolastici e relativi rimborsi (comunicate, in via facoltativa, dagli istituti scolastici costituenti il sistema nazionale di istruzione e/o da altri soggetti che erogano i rimborsi);
  • le tasse scolastiche versate con modello di pagamento F24 per l’iscrizione, la frequenza, il sostenimento degli esami e il rilascio dei diplomi (informazioni, già in possesso dell’Agenzia delle Entrate e non trasmesse dagli istituti scolastici);
  • le erogazioni liberali agli enti del terzo settore e relativi rimborsi (comunicati dalle Onlus, dalle associazioni di promozione sociale, dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e dalle fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica).
    L’invio dei dati resta facoltativo per la generalità dei soggetti beneficiari delle erogazioni, ma diventa obbligatorio, a partire dal periodo d’imposta 2021, per i soggetti per i quali dal bilancio di esercizio, approvato nell’anno d’imposta cui si riferiscono i dati da trasmettere, risultano ricavi, rendite, proventi o entrate (comunque denominate) superiori a un milione di euro;
  • i bonifici riguardanti le spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica degli edifici (comunicati dalle banche e da Poste italiane);
  • le spese sostenute nell’anno d’imposta, relative alle singole abitazioni, vengono riportate nel foglio informativo.


Dichiarazione precompilata: approfondimenti

Nella dichiarazione precompilata, infatti, vengono inserite solo le spese relative alle parti comuni condominiali. Per le spese sostenute negli anni precedenti, invece, la nuova rata viene sempre indicata in dichiarazione (sia che si tratti di spese condominiali che su abitazioni singole);

  • alcuni dati contenuti nella dichiarazione dei redditi dell’anno precedente, per esempio, i dati dei terreni e dei fabbricati, gli oneri che danno diritto a una detrazione da ripartire in più rate annuali (come le spese sostenute negli anni precedenti per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, arredo degli immobili ristrutturati), i crediti d’imposta e le eccedenze riportabili;
  • le spese per interventi per i quali si può usufruire del “Superbonus” e quelle per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, per arredo degli immobili ristrutturati e per la riqualificazione energetica e per interventi di sistemazione a verde degli immobili effettuati sulle parti comuni dei condomini (comunicati dagli amministratori di condominio);
  • la detrazione del 20% del “Bonus vacanze” spettante al proprio nucleo familiare (o del 20% dell’importo del soggiorno, se questo è inferiore all’importo massimo dell’agevolazione riconosciuta);
  • gli oneri versati per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta “pace contributiva”);
  • i rimborsi erogati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali (CAI) per le spese sostenute per procedure di adozione o affidamento preadottivo di minori stranieri, che sono state dedotte dal reddito complessivo degli anni precedenti;
  • altri dati presenti nell’Anagrafe tributaria (per esempio, le informazioni relative agli immobili, i versamenti effettuati con il modello F24 e le compensazioni eseguite).

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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