Usufrutto e IMU: cosa succede alla morte di uno degli usufruttuari?

Usufrutto e IMU: cosa succede alla morte di uno degli usufruttuari?

DOMANDA

Buongiorno, io sono il nudo proprietario di un’abitazione nella quale risiedono i miei genitori (sposati) e nella quale io non abito. Fino a febbraio di quest’anno avevano l’usufrutto rispettivamente al 50% ciascuno. Purtroppo, il 28 febbraio mio padre è venuto a mancare. L’abitazione pertanto è rimasta occupata solamente da mia madre. A questo punto mia madre ha ereditato il 100% dell’usufrutto oppure essendo anche io erede sono soggetto a IMU per il 50% ereditato da mio papà nonostante non sia la mia dimora di residenza Ringrazio per l’eventuale risposta.

 

RISPOSTA

Gentile lettore,

in via generale, l’usufrutto si estingue con la morte dell’usufruttuario. Nel caso descritto, il decesso di suo padre non comporta automaticamente il trasferimento al coniuge del 50% di usufrutto di cui egli era titolare.

Poiché lei dichiara di essere nudo proprietario dell’immobile e i suoi genitori erano titolari dell’usufrutto nella misura del 50% ciascuno, occorre verificare l’atto con il quale la nuda proprietà e l’usufrutto sono stati costituiti o trasferiti.

Se dall’atto non risulta un diritto di accrescimento a favore dell’usufruttuario superstite, con il decesso di suo padre il relativo 50% di usufrutto si estingue e si consolida con la nuda proprietà. Lei diventa quindi pieno proprietario del 50% dell’immobile, mentre sua madre conserva l’usufrutto sul restante 50%.

Ai fini IMU, ai sensi dell’art. 1, comma 743, della Legge n. 160/2019, sua madre rimane soggetto passivo per il proprio 50% e, se l’immobile costituisce la sua abitazione principale, beneficia dell’esenzione, salvo che si tratti di un immobile appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 o A/9. Lei, invece, diventa soggetto passivo IMU per il 50% sul quale si è consolidata la piena proprietà e, non avendo nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale, non può beneficiare dell’esenzione per abitazione principale.

Diversamente, se dall’atto risulta in modo inequivocabile un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento, la quota del genitore deceduto si accresce a favore della madre, secondo quanto previsto dal titolo, che continuerebbe quindi ad essere usufruttuaria dell’intero immobile.

È pertanto necessario verificare il contenuto e la provenienza dell’atto originario per accertare i diritti esistenti sull’immobile e determinare correttamente la posizione ai fini IMU.

 

Cosa c’è da sapere sull’usufrutto e IMU in caso di decesso

Estinzione dell’usufrutto

In via generale, l’usufrutto si estingue con la morte del titolare e non si trasferisce agli eredi. Se sulla stessa quota un altro soggetto possiede la nuda proprietà, l’estinzione dell’usufrutto determina il consolidamento della piena proprietà.

Ai fini IMU, il nudo proprietario non è soggetto passivo finché permane l’usufrutto, mentre lo diventa sulla quota per la quale tale diritto si estingue.

Usufrutto congiuntivo e diritto di accrescimento

L’accrescimento costituisce un’ipotesi particolare e non deriva automaticamente dalla presenza di più usufruttuari. In particolare, la sola circostanza che gli usufruttuari siano coniugi, anche in regime di comunione legale, non determina di per sé il diritto di accrescimento.

Se dall’atto costitutivo risulta, anche implicitamente ma in modo inequivoco, un usufrutto congiuntivo con diritto di accrescimento, alla morte di uno degli usufruttuari la relativa quota si accresce a favore del superstite anziché consolidarsi con la nuda proprietà.

Per stabilire quale situazione ricorra è quindi fondamentale verificare il contenuto dell’atto con cui la nuda proprietà e l’usufrutto sono stati costituiti o trasferiti.

Effetti ai fini IMU

In assenza di accrescimento, il nudo proprietario diventa soggetto passivo IMU sulla quota per la quale l’usufrutto si è estinto, mentre l’usufruttuario superstite rimane soggetto passivo sulla propria quota.

L’esenzione per abitazione principale spetta al soggetto passivo che nell’immobile risiede anagraficamente e dimora abitualmente, ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

 

©️Photo Credit Shutterstock: Tetiana Chernykova

 

 

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

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