Spese di ristrutturazione del familiare convivente: se trasferisco la residenza posso ancora detrarle?

Spese di ristrutturazione del familiare convivente: se trasferisco la residenza posso ancora detrarle?

DOMANDA

Ho ristrutturato la seconda casa dei miei genitori, essendo figlia convivente (residenza nella prima casa di loro). Terminati i lavori però è nata l’esigenza di cambiare residenza a seguito dell’acquisto della mia prima casa. Con il cambio residenza però le detrazioni fiscali per la ristrutturazione svolta a nome mio mi spetteranno ancora oppure decadranno poiché a questo punto non risulterei essere più un familiare convivente?

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la detrazione per le spese di ristrutturazione spetta anche al familiare convivente del possessore dell’immobile a condizione che ne sostenga le relative spese e le fatture e che i bonifici siano a lui intestati.

Lo status di convivenza deve sussistere già alla data di inizio dei lavori, ovvero al pagamento delle spese se antecedente l’inizio dei lavori. Tuttavia non è necessario che permanga per l’intero periodo di fruizione della detrazione.

Tornando al suo quesito se lei ha sostenuto le spese di ristrutturazione in qualità di familiare convivente, potrà continuare a detrarre la spesa nella dichiarazione dei redditi anche se trasferisce la sua residenza.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese di ristrutturazione

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 17/2023, confermando i precedenti orientamenti, ha evidenziato che per fruire della detrazione per spese di ristrutturazione non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.

Per familiari si intendono il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado. La detrazione per spese di ristrutturazione spetta al familiare per i costi sostenuti per gli interventi effettuati su una qualsiasi delle abitazioni in cui si esplica la convivenza, indipendentemente dall’ubicazione della stessa, purché tale immobile risulti a disposizione.

La detrazione non compete, quindi, per le spese riferite ad immobili a disposizione di altri familiari o di terzi (ad esempio, il marito non può fruire della detrazione per le spese di ristrutturazione di un immobile di proprietà della moglie dato in comodato alla figlia). Non è invece richiesto che l’immobile oggetto dell’intervento sia adibito ad abitazione principale del proprietario o del familiare convivente.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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