Spese ristrutturazione: in quanto esodato posso recuperare la detrazione successivamente?

Spese ristrutturazione: in quanto esodato posso recuperare la detrazione successivamente?

Spese ristrutturazione: in quanto esodato posso recuperare la detrazione successivamente?

DOMANDA

Sono esodato dal 2017 ed essendo in regime di tassazione forfettaria non ho potuto scaricare spese ristrutturazione. Possono essere recuperate tali rate negli anni a venire quando sarò pensionato a imposizione ordinaria?

RISPOSTA

In linea generale, Il contribuente che per incapienza non ha potuto usufruire nei precedenti periodi d’imposta della detrazione prevista per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, può negli anni successivi richiedere l’agevolazione. Può farlo indicando nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Redditi PF) il numero della rata corrispondente.

Nel caso in esame, non è possibile recuperare le rate della detrazione relativamente agli anni in cui sono stati percepiti solo redditi assoggettati a tassazione seperata. Si potrà però recuperare la quarta rata di dette spese con il Modello 730/2021, se ad esempio sono state sostenute nel 2017, sempreché nell’anno 2020 ha percepito la pensione, indicando il numero della rata (4) nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41.

Resta fermo che per avere la detrazione deve aver ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell’agevolazione.

Cosa c’è da sapere
L’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020 (cosiddetto Decreto Rilancio) ha previsto la possibilità per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021, di esercitare l’opzione:

  • per la cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari,
  • o per lo sconto in fattura anticipato dal fornitore di beni e servizi,

in alternativa alla fruizione diretta delle detrazioni, per gli interventi indicati nel comma 2 dello stesso articolo, tra i quali sono inclusi quelli di recupero del patrimonio edilizio con detrazione del 50% e di efficienza energetica con detrazione del 65%.

Con la Circolare n. 24/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. Pertanto, per le spese sostenute nel 2020, il contribuente può scegliere ad esempio di usufruire della prima rata di detrazione, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle restanti rate.

L’opzione per la cessione del credito, sia per le restanti rate che per le spese sostenute nel 2021, per gli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici, deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate. Occorre produrre relativa comunicazione da trasmettere in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato (CAF o professionista abilitato), utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Gli esperti di 50&PiùCaf che rispondono alle vostre domande sono:
Marco Chiudioni, Stefania De Agrò, Ada Martino, Romeo Melucci, Giuseppe Russo.

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

Potrebbe interessarti anche

Cerca articoli per categoria
Hai bisogno di consulenza e assistenza fiscale?
Convenzione aziendale
Le esigenze dei dipendenti sono una delle priorità delle aziende

Per questo molte organizzazioni mettono a disposizione dei collaboratori forme di welfare aggiuntivo. Ti proponiamo una convenzione con condizioni economiche vantaggiose e un’assistenza dedicata

Collabora con noi
Sei un professionista di settore e vuoi ampliare la gamma dei servizi da offrire ai tuoi clienti?

Per fidelizzare i tuoi clienti puoi affidarti ad un partner professionale senza fare investimenti. Offriamo le migliori soluzioni in ambito fiscale e previdenziale a vantaggio dello studio professionale di dottori commercialisti, consulenti del lavoro ed esperti contabili.