Spese per asilo nido: posso detrarle nel 730 se non usufruisco della detrazione per figlio a carico attribuita all’altro genitore?

Spese per asilo nido: posso detrarle nel 730 se non usufruisco della detrazione per figlio a carico attribuita all’altro genitore?

DOMANDA

Buon pomeriggio, un genitore che ha riconosciuto la figlia, non abita nello stesso comune. La figlia non è carico in quanto a carico 100% della madre. Non è sulla CU né sul modello 730, il papà della bambina paga la retta dell’asilo. Lui può detrarre la spesa nel modello 730? Come dev’essere intestato il giustificativo? Come si giustifica che la retta che ha pagato lui? In attesa di un vostra gentile risposta porgo distinti saluti.

 

RISPOSTA

Gentile lettrice,

relativamente alle spese per la frequenza degli asili nido, occorre distinguere due profili che, nella dichiarazione dei redditi, operano su piani diversi: da un lato, l’indicazione del figlio nel prospetto dei familiari fiscalmente a carico, dall’altro, la detrazione della spesa in capo al genitore che l’ha effettivamente sostenuta.

Le istruzioni del modello 730/2026 precisano che, se il figlio è fiscalmente a carico, il relativo codice fiscale va comunque indicato nel prospetto dei familiari, anche quando non spetta la detrazione per figli a carico o se questa è attribuita interamente all’altro genitore.

Va inoltre indicato il numero dei mesi dell’anno in cui il figlio risulta a carico. Tale obbligo permane anche per i figli di età inferiore a 21 anni, per i quali la detrazione è stata sostituita dall’Assegno Unico e Universale, poiché i relativi dati sono necessari per il riconoscimento delle altre agevolazioni previste nel quadro E in riferimento agli oneri per i figli fiscalmente a carico (per ulteriori approfondimenti si rinvia alle circolari n. 4/E del 18 febbraio 2022 e n. 4/E del 16 maggio 2025).

Nel caso prospettato, la diversa residenza dei genitori o la mancata convivenza non costituiscono, di per sé, elementi ostativi: il padre può fruire della detrazione per la retta dell’asilo nido da lui effettivamente sostenuta, anche se la detrazione per la figlia a carico è attribuita nel rispetto delle condizioni previste, interamente alla madre.

Sotto il profilo documentale, occorre conservare la ricevuta, fattura o quietanza dell’asilo nido riferita alla figlia, unitamente alla prova del pagamento tracciabile riconducibile al padre.

Se il documento di spesa è intestato alla figlia oppure a uno solo dei genitori, la quota di spesa imputabile a ciascuno può essere specificata mediante annotazione della relativa percentuale sul documento stesso.

Pertanto, se la spesa è stata sostenuta interamente dal padre, è opportuno che tale circostanza risulti con chiarezza dalla documentazione.

In conclusione, il padre può portare in detrazione nel modello 730/2026 la retta dell’asilo nido da lui effettivamente pagata, purché risultino sia la corretta indicazione della figlia nel prospetto dei familiari, secondo le istruzioni di compilazione applicabili al caso concreto, sia la prova documentale del pagamento tracciabile da lui effettuato.

 

Cosa c’è da sapere sulla detrazione per spese per asilo nido

L’introduzione dell’Assegno Unico ha sostituito la detrazione per i figli under 21, ma non ha eliminato la qualifica di “familiare a carico” ove sussistano i presupposti di reddito:

  •  figli fino a 24 anni: limite di reddito complessivo di 4.000 euro lordi;
  • figli sopra i 24 anni: limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro lordi.

Le istruzioni ministeriali per il 730/2026 chiariscono che il prospetto dei familiari va comunque compilato. L’obbligo sussiste anche quando la quota di detrazione non spetta o è attribuita interamente a un altro soggetto. In tale ipotesi, se il figlio è fiscalmente a carico, vanno indicati il relativo codice fiscale e il numero dei mesi dell’anno durante i quali è stato a carico.

Con specifico riguardo alle rette degli asili nido, anche per il 730/2026 la spesa continua a essere indicata con codice 33 tra gli oneri che danno diritto alla detrazione del 19 per cento, entro il limite massimo di 632 euro annui per ciascun figlio fiscalmente a carico.

La detrazione va ripartita tra i genitori in base all’onere effettivamente sostenuto da ciascuno e il pagamento deve risultare effettuato con strumenti tracciabili, quali, ad esempio, bonifico bancario o postale, carte di debito, di credito o prepagate, bollettino postale, MAV o piattaforma Pago PA.

Se il documento di spesa risulta intestato al figlio oppure a uno solo dei genitori, la ripartizione dell’onere può essere resa esplicita mediante annotazione sul documento stesso della percentuale spettante a ciascuno, in base all’effettivo sostenimento.

Resta inoltre confermato che non sono detraibili le spese che, nello stesso anno, siano state rimborsate dal datore di lavoro e indicate nella Certificazione Unica con codice onere 33; parimenti, non sono detraibili le spese sostenute nello stesso periodo per le quali si sia fruito del bonus asilo nido.

In sede di assistenza fiscale occorre quindi verificare non solo il documento di spesa e la prova del pagamento tracciabile, ma anche l’assenza di rimborsi o benefici alternativi incompatibili con la detrazione richiesta.

 

©️Photo Credit: Evgenyrychko

Questa rubrica, curata dai nostri esperti fiscali, risponde al quesito più significativo e di interesse generale pervenuto nel corso della settimana.

Il QUESITO della settimana

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